C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 161 del 23/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASSATI ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MANNI ELIO FINO AL 31/01/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMADIO SIMONE FINO AL 31/05/2023 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.46 C5 DEL 31/05/2018 (Gara: FRASSATI ANAGNI – NUOVA PALIANO del 26/05/2018 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASSATI ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MANNI ELIO FINO AL 31/01/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMADIO SIMONE FINO AL 31/05/2023 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.46 C5 DEL 31/05/2018 (Gara: FRASSATI ANAGNI – NUOVA PALIANO del 26/05/2018 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

Con il reclamo in epigrafe la società Frassati Anagni ha impugnato le sanzioni comminate al calciatore Amadio Simone ed all’allenatore Manni Elio. La reclamante sostiene che il referto di gara non riporterebbe compiutamente quanto effettivamente accaduto, in particolare relativamente alla posizione dell’allenatore Manni Elio deduce che, contrariamente a quanto riportato nel referto, lo stesso si sarebbe adoperato a fine partita per calmare il proprio calciatore Amadio, venuto a diverbio con il direttore di gara, e non avrebbe mai ostacolato l’Arbitro dinanzi al suo spogliatoio, limitandosi a richiedere ripetutamente la consegna dei documenti di riconoscimento che lo stesso ritardava senza giustificazione. Ricordato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che la Corte non può assumere a prova dichiarazioni di tesserati o di terzi prodotte dalle parti, va rilevato come la sanzione irrogata sia lievemente eccessiva rispetto agli usuali parametri utilizzati per sanzionare i comportamenti addebitati all’allenatore Manni e quindi possa essere ridimensionata nei termini di cui al dispositivo. In relazione al calciatore Amadio la reclamante deduce che, contrariamente a quanto riportato nel referto, a pochi secondi dal termine della gara questi si stesse recando verso la panchina degli avversari per effettuare i saluti di rito ed in quel frangente si vedeva espellere dall’Arbitro che poi decretava la fine dell’incontro. Nell’uscire dal campo si era acceso un diverbio tra il calciatore ed il direttore di gara che veniva sedato dall’intervento dei dirigenti e calciatori della reclamante. L’Arbitro ritardava poi la consegna dei documenti e li riconsegnava solo dietro insistenze dei dirigenti trattenendo però quello dell’Amadio e chiedendo che lo stesso venisse personalmente a riprenderlo; l’Amadio si recava nello spogliatoio e dopo un’ulteriore discussione gli veniva riconsegnato il documento ma, uscendo dallo spogliatoio, veniva spintonato con forza dall’Arbitro che lo faceva urtare violentemente contro lo stipite della porta con la testa e con l’avambraccio destro. La reclamante allegava al proprio reclamo la certificazione medica relativa alle lesioni del calciatore Amadio che si era recato al Pronto Soccorso di Colleferro in serata. Nel rapporto di gara si può invece leggere che il calciatore Amadio al 32’ del secondo tempo si avvicinava alla panchina avversaria insultando i calciatori di riserva, l’Arbitro si avvicinava invitandolo a tornare verso la propria panchina senza ottenere alcunché ed era quindi costretto ad espellerlo dal terreno di gioco; alla notifica del provvedimento il calciatore minacciava il direttore di gara e faceva per allontanarsi dal terreno di gioco per poi tornare repentinamente sui suoi passi e colpire con il parastinchi il direttore di gara alla testa procurandogli forte dolore; a quel punto il calciatore veniva trascinato a forza fuori dal terreno di gioco; al momento della riconsegna dei documenti il calciatore voleva conferire con l’Arbitro, dopo il diniego del direttore di gara continuava a minacciare e poi colpiva il direttore di gara con un pugno che lo colpiva tra lo zigomo e la tempia destra; l’Arbitro barcollava all’indietro e si aggrappava alla porta per non cadere, accusando un fortissimo dolore che si protraeva per due giorni; veniva aiutato dal Presidente della società che lo faceva sedere allontanando tutti gli altri presenti; intervenivano i Carabinieri, chiamati dal presidente della società Frassati Anagni che prendevano le generalità dei presenti ed in quel frangente il presidente del Frassati Anagni dichiarava ai militi intervenuti che il calciatore Amadio aveva colpito l’Arbitro. In serata l’Arbitro si recava al Pronto Soccorso di un Ospedale di Roma ed allegava copia del certificato di Pronto Soccorso. La società richiedeva di essere sentita ed in quella sede produceva copia di un verbale di denuncia – querela sporto dal calciatore Amadio Simone nei confronti del direttore di gara. La Corte convocava il Direttore di Gara per rendere chiarimenti sulle circostanze esposte nel referto ma questi non rispondeva per quattro volte alla convocazione. Ritiene la Corte che i fatti relativi alla condotta tenuta negli occorsi da calciatore Amadio e dall’Arbitro vadano approfonditi. Dal referto di Pronto Soccorso prodotto dal Direttore di Gara in allegato al referto, copia che purtroppo non è ben eseguita e non consente di risalire con certezza al nosocomio che l’ha emesso, il medico che esegue l’accertamento alle ore 1,43 del 27-5-2018 riporta integralmente: “Paziente lucido, normo-orientato nel tempo e nello spazio. Non deficit neurologici in atto, Romberg Mingazzini e dito-naso negativi. Pupille iscocoriche , isocicliche, normoreagenti a luce ed accomodazione. Nistagmo assente. Normoriflessia osteotendinea. Non rigidità nucale. NON DOLORE IN REGIONE ZIGOMATICA (il carattere maiuscolo è nell’originale). Risulta che l’orario di arrivo al pronto soccorso sia le 22,36 e viene riportata la data dell’evento per le ore 16,15 del 26-5- 2018, compatibile con l’orario di inizio della gara dell ore 15,00. Dall’esame del documento appare che l’Arbitro già alle ore 1,43 del 27-5-2018 non accusasse alcuna dolenzia allo zigomo sinistro, infatti malgrado questa fosse stata la dichiarazione fatta al medico che l’ha esaminato, questi sottolinea, utilizzando addirittura il carattere maiuscolo, che al momento della visita non vi era alcun dolore nella regione zigomatica. Tanto è vero che il medico si limita ad una visita generale rimandando il paziente a domicilio. Le risultanze del certificato che, fino a querela di falso, attestano quanto percepito dall’agente pubblico ufficiale, smentiscono totalmente quanto riportato nel referto poiché, contrariamente a quanto riportato, l’arbitro non accusava già a poche ore dal fatto alcun dolore allo zigomo, mentre nel rapporto sosteneva che il dolore si era protratto per almeno due giorni. Inoltre il medico non rileva alcuna obiettività (ematomi, ecchimosi, rossore ecc.) allo zigomo, il che è incompatibile con un pugno subito nella regione temporale ed occipitale che faccia addirittura barcollare la vittima tanto da farlo quasi cadere. Non si comprende poi perché il direttore di gara, traumatizzato ed in stato quasi confusionale, si sia recato solo dopo ore ed a chilometri di distanza dall’acceduto presso un Pronto Soccorso ed, infine, appare ancora più strana la circostanza che, pur denunciando un’aggressione ed un colpo al capo il medico del pronto soccorso non abbia ritenuto di effettuare una tac di controllo. Dall’esame del certificato rilasciato dall’Ospedale di Colleferro relativo al calciatore Amadio risulta invece che lo stesso si è presentato in Pronto Soccorso alle ore 21,34 in codice giallo lamentando dolore all’avambraccio destro e trauma cranico commotivo. Dall’esame obiettivo non si è rilevata presenza di ematomi al capo o di altri segnali di irritazione meningea, mentre si e rilevata “presenza di escoriazione ecchimotica all’avambraccio destro, dolorabile alla digito pressione. Risulta che l’Ospedale di Colleferro dispose una TAC urgente eseguita presso l’Ospedale di Tivoli che non dette risultati apprezzabili relativamente a lesioni focali od ossee e venne eseguito anche un RX all’avambraccio che escluse lesioni ossee. L’impossibilità da parte della Corte di ascoltare l’Arbitro che, benché reiteratamente convocato non ha mai risposto, ha impedito di verificare le circostanze del fatto che appaiono controverse alla luce dei due referti di pronto soccorso prodotti in atti. Si rende quindi necessaria la trasmissione di tutti gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinchè sentiti i tesserati presenti ai fatti, con particolare riferimento a quelli che hanno reso le dichiarazioni scritte prodotte, sentito l’Arbitro ed acquisito ogni altro elemento utile alle indagini, accerti la dinamica degli eventi riferiti nel referto di gara. Sospende all’esito ogni decisione in relazione alla impugnazione della squalifica del calciatore Amadio Simone. Tutto ciò premesso, la Crote Sportiva d’Appello Federale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore MANNI Elio al 31/12/2018. Di sospendere, altresì, ogni giudizio sul merito in relazione alla squalifica del calciatore AMADIO Simone, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione. La tassa reclamo va restituita.

 

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