C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MAURI SANDRO FINO AL 19/10/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.55 SGS DEL 4/10/2018 (Gara: CEPRANO CALCIO – ACCADEMIA FROSINONE S.C. del 29/09/2018 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MAURI SANDRO FINO AL 19/10/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.55 SGS DEL 4/10/2018 (Gara: CEPRANO CALCIO - ACCADEMIA FROSINONE S.C. del 29/09/2018 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

La società Accademia Frosinone si duole del provvedimento adottato dal competente Giudice Sportivo esposto in epigrafe. Il Giudice di prime cure nel comminare la perdita della gara aveva rilevato come la società avesse schierato in campo un numero superiore a cinque di calciatori nati nel 2006 contravvenendo alle disposizione del comunicato ufficiale n. 1/SGS del 5-7-2018 per il Torneo regionale under 14 di eccellenza. La reclamante sostiene che in forza del comunicato ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 del 27-7-2018 fosse stata concessa deroga alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile e scolastico che avessero avuto necessità di completare l’organico per la partecipazione al campionato. Sostiene la reclamante che tale deroga non necessiterebbe di alcuna autorizzazione o presa d’atto da parte del Settore Giovanile e Scolastico ed avrebbe efficacia per essa trovandosi nelle condizioni richieste per ottenerla. In ogni caso aveva inviato, dopo una precedente analoga decisione del Giudice Sportivo una richiesta di deroga al Settore Giovanile e Scolastico che, malgrado vari solleciti non aveva avuto risposta. Il reclamo è infondato. Dalla lettura del comunicato ufficiale n. 5 sopra richiamato ed, in particolare, dall’esame dell’ultimo comma del deliberato si evince, invece, in maniera palmare che la deroga in questione necessita, come è del resto comune in tutti i casi del genere, di un’esplicita autorizzazione del Settore. Infatti la norma in questione recita: “non saranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso, ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell’annata 2005 utili alla composizione di almeno una squadra nel campionato under 14”. La disposizione riportata integralmente non lascia spazio a dubbi interpretativi essendo evidente che la deroga dovrà essere sottoposta ad un esame che escluda motivazioni diverse da quella del completamento dell’organico per partecipare al campionato. Del resto la stessa reclamante ha poi presentato la richiesta di deroga che, però, per avere efficacia deve essere seguita da un esplicito provvedimento autorizzativo che, al momento della disputa della gara non era stato ancora emesso. Il gravame avverso l’inibizione del dirigente Mauri è inammissibile ai sensi dell’articolo 45 CGS. La decisione impugnata è quindi del tutto congrua rispetto alle disposizioni richiamate e va confermata con il conseguente incameramento della relativa tassa di reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

 

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