C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAP SSD ARL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PILI DOTTAVIO GIOVANNI PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MARCO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRILLO GIANLUCA PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.41 C5 DELL’11/10/2018 (Gara: GAP SSD ARL – ATLETICO 2000 del 6/10/2018 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAP SSD ARL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PILI DOTTAVIO GIOVANNI PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MARCO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRILLO GIANLUCA PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.41 C5 DELL’11/10/2018 (Gara: GAP SSD ARL – ATLETICO 2000 del 6/10/2018 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l’annullamento delle sanzioni a carico sia proprio che dei tesserati Pili Dottavio Giovanni, Mariello Marco e Grillo Gianluca, assumendo che gli stessi non avessero mai ingiuriato l’arbitro né il pubblico avesse tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; rilevato che l’art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate” e della “…squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”, quantificabile altresì in quattro gare e che tale limite non consente l’esame nel merito delle censure dedotte; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Marco Mariello nonché il comportamento gravemente minaccioso e offensivo tenuto dal pubblico; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Alessandro Rossi, per il suo comportamento comunque censurabile e grave, debba essere ridotta e, parimenti, deve essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte la misura dell’ammenda. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alle squalifiche a carico dell’allenatore PILI DOTTAVIO Giovanni e del calciatore GRILLO Gianluca, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 200,00 nonché la squalifica a carico del calciatore MARIELLO Marco a 2 gare La tassa reclamo va restituita.

 

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