C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DELLA CIANA RICCARDO PER 5 GARE E CUBEDDU DAVIDE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.114 LND DEL 25/10/2018 (Gara: PROCALCIO TORBELLAMONACA – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 21/10/2018 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DELLA CIANA RICCARDO PER 5 GARE E CUBEDDU DAVIDE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.114 LND DEL 25/10/2018 (Gara: PROCALCIO TORBELLAMONACA – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 21/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

La società Accademia R. Tuscolano C., ha impugnato davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il sopraindicato provvedimento del Giudice sportivo di primo grado, con il quale rispettivamente: - Il calciatoreDella Ciana Riccardo è stato squalificato per cinque gare perché al termine della gara avvicinava l’arbitro rivolgendogli espressioni offensive e gli afferrava il polso girandolo a sé, per poi essere allontanato dai propri dirigenti. - Il calciatore Cubeddu Davide è stato squalificato per tre gare poiché, al termine della gara, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e batteva con forza la mano sulla porta dello spogliatoio arbitrale. Nella sua memoria difensiva, l’Accademia R. Tuscolano C. chiede la riduzione della squalifica inflitta ad entrambi i calciatori, minimizzando l’accaduto nonché per la sproporzionalità della sanzione. Questa Corte, presa visione dell’intera documentazione agli atti, ritiene che la memoria difensiva presentata dalla stessa Accademia R. Tuscolano C. non introduca alcun elemento oggettivo che possa far modificare l’interpretazione dei fatti riportati nel referto arbitrale, rimanendo in tal senso confermata la condotta di entrambi i calciatori con l’aggravante a carico del Della Ciana Riccardo di aver rivestito il ruolo di capitano nella gara in questione. Per tali ragioni, pertanto, questa Corte sportiva d’Appello DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

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