C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VEJANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PAPACCHIOLI PASQUALE PER 3 GARE E DEL CALCIATORE RAGNONI MIRKO PER 7 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.22 SGS DEL 25/10/2018 (Gara: VEJANESE – PIANOSCARANO 1949 del 20/10/2018 – Campionato Under 17 provinciali Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VEJANESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PAPACCHIOLI PASQUALE PER 3 GARE E DEL CALCIATORE RAGNONI MIRKO PER 7 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.22 SGS DEL 25/10/2018 (Gara: VEJANESE – PIANOSCARANO 1949 del 20/10/2018 – Campionato Under 17 provinciali Viterbo)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

La società ASD Vejanese, in persona del Presidente Romiti Antonio, ha impugnato, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il sopraindicato provvedimentodel Giudice sportivo di primo grado,con il quale rispettivamente: Il calciatore Ragnoni Mirko è stato squalificato per sette gare effettive poiché al 18^ minuto del secondo tempo, a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione di un suo compagno di squadra, nell’ambito delle concitate proteste di alcuni altri calciatori, spingeva l’arbitro con le mani sul petto facendolo indietreggiare di circa due metri. L’allenatore Papacchioli Pasquale è stato squalificato per tre gare effettive poiché, rientrando negli spogliatoi a seguito della sospensione della gara disposta dall’arbitro a causa degli incidenti seguiti alle espulsioni di due calciatori, protestava e minacciava l’arbitro di gara. Va preliminarmente rilevata, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett.b) del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di squalifica di tre gare effettive adottato nei confronti del sig. Papacchioli Pasquale e che, pertanto, nel merito, il giudizio d’appello residua esclusivamente riguardo alla sanzione relativa al calciatore Ragnoni Mirko.

A tale riguardo, nella sua memoria difensiva, la Società, chiede la riduzione della squalifica inflitta al Ragnoni in quanto ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore sia di minore gravità rispetto a quanto emerge dal referto arbitrale, sostenendo che la spinta all’arbitro sia stata del tutto involontaria perché causata da unospintone a sua volta ricevuto da un altro suo compagno di squadra all’atto di avvicinarsi all’arbitro per protestare. Questa Corte, presa visione dell’intera documentazione agli atti, ritiene che la memoria difensiva presentata dall’ASD Vejanese non introduce alcun elemento oggettivo che possa far modificare l’interpretazione della gravità dei fatti riportati nel referto arbitrale, tali che hanno costretto il direttore di gara, accerchiato e spintonato, a sospendere la partita per gli incidenti avvenuti a ridosso del 18^ minuto del secondo tempo, a seguito dell’espulsione di due giocatori della Vejanese. La condotta del giovane calciatore, Ragnoni Mirko, quando l’arbitro era stato già accerchiato per proteste da altri suoi compagni di squadra, è particolarmente grave poiché avrebbe potuto essere emulata da altri calciatori, con ancor più gravi conseguenze, peraltro in un campionato giovanile in cui i valori della sportività dovrebbero prevalere ed essere di guida per tutti i giovani tesserati. Per tutto quanto sopra detto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico dell’allenatore PAPACCHIOLI Pasquale, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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