C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLASD AGORA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SASSI ORLANDO FINO AL 31/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DELL’8/11/2018 (Gara: AGORA FC – PRO CALCIO CECCHINA del 3/11/2018 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLASD AGORA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SASSI ORLANDO FINO AL 31/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DELL’8/11/2018 (Gara: AGORA FC – PRO CALCIO CECCHINA del 3/11/2018 – Campionato Under 19 Regionale “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società Agora FC reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n.136 dell’8/11/2018. Al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione irrogata sia eccessiva rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti e ne chiede, quindi, una congrua riduzione. La reclamante, ascoltata in sede di audizione, precisava che lo scontro di giuoco era avvenuto tra il portiere avversario ed altro giocatore della Agora FC e non, invece, con il calciatore squalificato Sassi Orlando. Aggiungeva, altresì, che il calciatore Sassi Orlando in realtà non aveva compiuto alcuna condotta violenta nei confronti del giocatore avversario, né, tanto meno, aveva offeso l’Arbitro, ma semmai il calciatore avversario, Osserva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale che le argomentazioni della reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili. Infatti, dalla dinamica dei fatti di gioco può escludersi l’intento violento, limitandosi di fatto la condotta del giocatore a reiterate proteste. Per tali motivi la squalifica comminata al calciatore può essere lievemente ridimensionata. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SASSI Orlando al 7/12/2018. La tassa reclamo va restituita.

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