C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDPOL 4 STRADE DEL SACRO CUORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRILLO FABIO FINO AL 7/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.139 LND DEL 9/11/2018 (Gara: 4 STRADE DEL SACRO CUORE – SS VITTORIA ROMA 1908 del 7/11/2018 – Coppa Lazio Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDPOL 4 STRADE DEL SACRO CUORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRILLO FABIO FINO AL 7/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.139 LND DEL 9/11/2018 (Gara: 4 STRADE DEL SACRO CUORE – SS VITTORIA ROMA 1908 del 7/11/2018 – Coppa Lazio Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l’annullamento delle sanzioni a carico del calciatore Fabio Grillo, assumendo che lo stesso non avrebbe ingiuriato o minacciato l’arbitro; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta violenta e ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Fabio Grillo; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Fabio Grillo, per il suo comportamento comunque censurabile e grave, debba essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, tramutando la squalifica a carico del calciatore GRILLO Fabio a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it