C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.B. BAGNAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALLOTTA SIMONE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DELL’8/11/2018 (Gara: BASSANO ROMANO – G.B. BAGNAIA del 4/11/2018 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.B. BAGNAIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALLOTTA SIMONE PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DELL’8/11/2018 (Gara: BASSANO ROMANO – G.B. BAGNAIA del 4/11/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ASD G.B. Bagnaia reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 136 dell’8/11/2018. Al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione sia stata adottata sulla base di un’errata ricostruzione fattuale e ne chiede, quindi, la riforma. Deduceva, in particolare, la reclamante che, né il giocatore Pallotta Simone, né nessun altro calciatore della ASD Bagnaia nell’incontro di che trattasi aveva colpito volontariamente il Direttore di gara, tanto meno con una manata. Osserva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale che le argomentazioni della reclamante non possono ritenersi assumibili. Infatti, dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società. L’Arbitro riferisce, infatti, nel proprio rapporto che “il Sig. Pallotta in occasione del vantaggio dei locali mi raggiungeva insieme ad altri suoi compagni di squadra protestando in modo vibrante e aggressivo nei miei riguardi. In quel frangente, mentre si veniva a creare una mischia intorno a me, il signor Pallotta mi colpiva con una manata sulla schiena che non mi provocava dolore”. Per tali motivi la squalifica comminata al calciatore Pallotta deve ritenersi del tutto congrua e proporzionata rispetto allo svolgimento dei fatti. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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