C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 07/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. MONTALTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.27 SGS DELL’8/11/2018 (Gara: MONTALTO – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 26/10/2018 – Campionato Under 14 Provinciale Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. MONTALTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.27 SGS DELL’8/11/2018 (Gara: MONTALTO – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 26/10/2018 – Campionato Under 14 Provinciale Viterbo)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

La USD Montalto impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale le veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con la società Polisportiva Monti Cimini, avendo fatto partecipare al predetto incontro il calciatore sotto età, Bernini Christian. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società sosteneva che l’irregolarità era il frutto di una mera disattenzione del proprio dirigente accompagnatore e che comunque, tale circostanza, non aveva inciso sulla regolarità della gara in quanto il giovane calciatore, Bernini Christian, era entrato sul terreno di gioco, solo a pochi minuti dal termine dell’incontro, sul risultato favorevole di 3-0. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 28° del secondo tempo, il calciatore n. 12 Bernini Christian, nato il 02/11/2006, entrava sul terreno di gioco in sostituzione del calciatore Fagiani Gabriele. Le disposizioni normative, contenute nel comunicato ufficiale n. 1/S.G.S. del 05/07/2018, escludono che possano partecipare, al torneo provinciale under 14, i calciatori che non abbiano compiuto il 12° anno di età; nel caso specifico Bernini Christian, il giorno della gara (26/10/2018), non aveva ancora raggiunto l’età predetta e pertanto non aveva titolo per parteciparvi.

Tutto ciò premesso il codice di giustizia sportiva prevede espressamente la punizione sportiva della perdita della gara nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi partecipi un calciatore che non abbia titolo (c.g.s. art. 17 comma 5 lett.a). Né, infine, è giuridicamente rilevante, la circostanza che il Bernini sia entrato negli ultimi minuti della gara e non abbia influito sul risultato della stessa. In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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