C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 14/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’ALLENATORE STASI DOMENICO (A.S.D. TRIGORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.35 SGS DEL 31/10/2018 (Gara: TRIGORIA – PROCALCIO TORBELLAMONACA del 27/10/2018 – Campionato Under 14 Provinciale Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

 

RECLAMO DELL’ALLENATORE STASI DOMENICO (A.S.D. TRIGORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.35 SGS DEL 31/10/2018 (Gara: TRIGORIA – PROCALCIO TORBELLAMONACA del 27/10/2018 – Campionato Under 14 Provinciale Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

L’allenatore Stasi Domenico (A.S.D. Trigoria), impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure a proprio carico, con il quale veniva squalificato, sino al 31/12/2020, per aver, al termine della gara rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro; successivamente, prima, spintonava quest’ultimo violentemente, facendolo indietreggiare di un metro e poi lo strattonava per la divisa all’altezza del collo, mandandolo ad urtare, con forza, contro la parete dello spogliatoio arbitrale provocandogli forte dolore ad una spalla ed alla schiena; veniva allontanato, a fatica, dopo aver cercato nuovamente di aggredire il direttore di gara. A sostegno della propria tesi difensiva il suddetto allenatore confermava di essersi rivolto all’arbitro, al temine della gara, in modo irriguardoso, ma negava, totalmente, di essere entrato nello spogliatoio di quest’ultimo e di averlo minacciato o percosso; alla luce di ciò chiedeva l’annullamento della sanzione o in subordine una riduzione della stessa. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentito l’arbitro, ritiene che la sanzione possa essere lievemente ridotta. Dalla lettura del rapporto dell’arbitro e dal suo supplemento che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 35 c.g.s.), nonché dalla stessa audizione dell’arbitro, davanti a questo Organo giudiziario, emerge che, al termine della gara, l’arbitro veniva avvicinato minacciosamente, nello spazio antistante il proprio spogliatoio, dall’allenatore della A.s.d. Trigoria (Sig. Stasi Domenico), il quale, prima, gli rivolgeva espressioni irriguardose, poi, lo spintonava violentemente, facendolo indietreggiare, causandogli momentaneo dolore ed infine, nonostante l’arbitro cercasse riparo all’interno del proprio spogliatoio, lo strattonava all’altezza del collo, spingendolo violentemente contro una parete dello stesso spogliatoio, provocandogli forte dolore ad una spalla ed alla schiena; immediatamente dopo veniva bloccato da una persona non identificata, trascinato fuori dallo spogliatoio arbitrale nonostante, cercasse, più volte di divincolarsi ed allontanato definitivamente. In definitiva, sia dal referto e suo supplemento che dall’audizione dello stesso arbitro, vi è la certezza che il Sig. Stasi si è reso protagonista di un’azione gravemente violenta, accompagnata da minacce verso il direttore di gara. Questo Organo di Giustizia Sportiva sottolinea la gravità della condotta posta in essere dal suddetto allenatore nei confronti del giovane arbitro, che merita, pertanto, ampia censura; nondimeno, però, la sanzione impugnata può essere leggermente ridotta per parametrarla ad analoghe sanzioni irrogate per fattispecie analoghe. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore STASI Domenico al 30/09/2020. La tassa reclamo va restituita.

 

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