C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 21/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’ALLENATORE TOGNETTO SIMONE (A.S.D. E.M. REAL NASCOSA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.13 C5 DEL 31/10/2018 (Gara: E.M. REAL NASCOSA – REAL TERRACINA C5 P&P del 26/10/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Femminile Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.152 del 16/11/2018

RECLAMO DELL’ALLENATORE TOGNETTO SIMONE (A.S.D. E.M. REAL NASCOSA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.13 C5 DEL 31/10/2018 (Gara: E.M. REAL NASCOSA – REAL TERRACINA C5 P&P del 26/10/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Femminile Latina)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.152 del 16/11/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società E.M. REAL NASCOSA reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il comunicato Ufficiale n. 13 del 31.10.2018. Al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione sia stata adottata sulla base di un’errata ricostruzione fattuale e ne richiede, quindi, la riforma. Deduceva, in particolare, la reclamante che, l’allenatore Tognetto Simone della E.M. REAL NASCOSA nell’incontro di che trattasi né aveva indirizzato diversi sputi verso l’arbitro attingendolo all’altezza della testa, né preferiva verso lo stesso ripetute frasi offensive e minacciose.Insisteva così nelle considerazioni svolte nel ricorso escludendo nella maniera più assoluta che l’allenatore Tognetto avesse indirizzatogli sputi all’arbitro dalla Tribuna. Osserva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale che le argomentazioni della reclamante non possono ritenersi assumibili. Infatti dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società. L’arbitro riferisce, infatti, nel proprio rapporto che “ il Sig. Tognetto Simone entrava in campo per circa 5 metri urlando e gesticolando nei miei confronti per protestare contro contro il 6 fallo fischiato alla sua squadra. In seguito, mentre mi riferiva queste frasi, mi attingeva ripetutamente con degli sputi all’altezza del capo continuando a riferirmi offese”. Per tali motivi la squalifica comminata all’allenatore Tognetto deve ritenersi del tutto congrua e proporzionata rispetto allo svolgimento dei fatti. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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