C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 21/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ADAMO EMANUELE FINO AL 15/02/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.105 SGS DEL 29/11/2018 (Gara: VIGOR PERCONTI – URBETEVERE CALCIO del 24/11/2018 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ADAMO EMANUELE FINO AL 15/02/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.105 SGS DEL 29/11/2018 (Gara: VIGOR PERCONTI – URBETEVERE CALCIO del 24/11/2018 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

La ASD P. Vigor Perconti impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore D’Adamo Emanuele, sino al 15/02/2019, per aver, al termine della gara, lanciato con le mani il pallone verso un calciatore avversario colpendolo al viso e per averlo insultato per motivi di colore. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società non contestava l’episodio ma chiedeva una diminuzione della sanzione in virtù della giovane età del calciatore e della mancanza di precedenti sanzionatori al riguardo. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del rapporto arbitrale e dal suo dettagliato supplemento che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 35 c.g.s.), emerge che al termine della gara il calciatore D’Adamo Emanuele, prima colpiva, intenzionalmente, con una pallonata il viso di un calciatore avversario e poi lo insultava per motivi di colore. Chiarita la dinamica dei fatti, tra l’altro non contestata dall’odierna ricorrente, non possono trovare, invece, accoglimento le generiche e non strettamente giuridiche argomentazioni difensive sviluppate da quest’ultima. In definitiva, la condotta posta in essere dal calciatore, è stata sanzionata adeguatamente nella misura minima prevista dall’art. 11, comma 1 C.G.S.. Pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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