C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 04/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAIOLA ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.178 LND DEL 4/12/2018 (Gara: SORA CALCIO – LATINA S. SERMONETA FC del 2/12/2018 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAIOLA ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.178 LND DEL 4/12/2018 (Gara: SORA CALCIO – LATINA S. SERMONETA FC del 2/12/2018 – Campionato di Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: Ritenuto che le espressioni offensive e le pesanti minacce rivolte all’Arbitro non sono state accompagnate da alcun gesto o atteggiamento di natura minacciosa; che pertanto la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore FAIOLA Alessandro a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

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