C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 04/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARBARANO ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMPARI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLIDORI MARCO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 6/12/2018 (Gara: ATLETICO CAPRANICA – BARBARANO ROMANO dell’1/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARBARANO ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMPARI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLIDORI MARCO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 6/12/2018 (Gara: ATLETICO CAPRANICA – BARBARANO ROMANO dell’1/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018 La società Barbarano Romano ha inoltrato tempestivo e rituale reclamo avverso le decisioni del competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe. La reclamante contesta integralmente la ricostruzione dei fatti operata nel referto dal direttore di gara, sostenendo che la sospensione della gara vada addebitata alla società avversaria ed alla presenza indebita di un estraneo che, penetrato in campo, insultava i minacciava i propri calciatori; contestava inoltre qualsiasi atteggiamento aggressivo dei propri tesserati nei confronti dell’arbitro. Il reclamo è infondato relativamente alle decisioni disciplinari adottate dal Giudice Sportivo in merito agli occorsi che hanno portato alla sospensione della gara. Infatti queste sono pienamente conformi a quanto riportato nel referto che costituisce, come è noto, fonte di prova privilegiata ed il reclamo non scalfisce minimamente in termini di adeguatezza e ragionevolezza quanto ivi riportato. La sospensione della gara è stata causata da un atteggiamento gravemente minaccioso ed intimidatorio adottato da due calciatori della società reclamante e la decisione adottata dall’Arbitro appare adeguata agli occorsi e non censurabile, così come sono conformi a giustizia le squalifiche adottate nei confronti dei tesserati che hanno adottato il comportamento appena ricordato, con l’aggravante per il Campari che ha anche posto in atto un comportamento invasivo e che ha causato anche un dolore di piccola intensità alla vittima. Va invece rivista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comunicato ufficiale n. 104 del 17-12-2014 in quanto il comportamento del tesserato Campari non appare connotato da violenza ma va ricondotto nell’ambito di un’accesa protesta che, pur altamente censurabile, non comporta l’applicazione delle sanzioni accessorie ricordate. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, annullando l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n°104 del 17/12/2014, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.

 

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