C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 11/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSDARL TOR TRE TESTE CALCIO A5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE QUAGLIA FRANCESCO FINO AL 30/04/2019, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI CONTI FRANCESCO E CUOZZO CRISTIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ROCCHI ROBERTO FINO AL 31/01/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIRZO’ MIRKO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERRETTA GIANLUCA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI STEFANO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.57 C5 DEL 12/12/2018 (Gara: TOR TRE TESTE CALCIO A5 – REAL LEGIO COLLEFERRO CA5 del 7/12/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

RICORSO DELLA SOCIETA’ SSDARL TOR TRE TESTE CALCIO A5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE QUAGLIA FRANCESCO FINO AL 30/04/2019, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI CONTI FRANCESCO E CUOZZO CRISTIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ROCCHI ROBERTO FINO AL 31/01/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIRZO’ MIRKO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERRETTA GIANLUCA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI STEFANO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.57 C5 DEL 12/12/2018 (Gara: TOR TRE TESTE CALCIO A5 – REAL LEGIO COLLEFERRO CA5 del 7/12/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dei provvedimenti del Giudice Sportivo, assumendo che l’espulsione del calciatore Stefano Ceccarelli fosse conseguenza di uno scambio di persona, che il calciatore Mirko Birzò si fosse scontrato con l’arbitro fortuitamente, che l’allenatore Roberto Rocchi e il dirigente Cristiano Cuozzo avessero protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara e che i dirigenti Francesco Conti e Francesco Quaglia nonché il calciatore Gianluca Berretta avessero solo cercato di riportare la calma senza commettere alcun atto offensivo o lesivo verso l’arbitro e che l’ammenda fosse da revocare; rilevato, preliminarmente, che l’art. 46, comma 5, C.G.S. prescrive che “copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente” e che il ricorrente ha omesso la trasmissione del gravame alla società Real Legio Colleferro C5, interessata nel procedimento trattandosi di reclamo attinente il risultato della gara. rilevato, altresì, preliminarmente che risultano inammissibili le censure svolte per il calciatore Stefano Ceccarelli, poiché l’art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate”; esaminati, nel merito, gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto le condotte dei tesserati della società reclamante, in particolare della condotta violenta del calciatore Mirko Birzò, del comportamento minaccioso e violento dei sigg. Francesco Conti, Francesco Quaglia, Cristiano Cuozzo e Roberto Rocchi che tentavano di aggredire l’arbitro e dell’atteggiamento minaccioso del calciatore Gianluca Berretta che, insieme a Francesco Quaglia, seguiva l’arbitro che correva verso gli spogliatoi; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che le sanzioni comminate appaiono correttamente irrogate dal Giudice di prime cure; Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S. nonché in relazione alla squalifica a carico del calciatore CECCARELLI Stefano, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di respingere, altresì, il ricorso, confermando le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

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