C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 25/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD. GS FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.60 SGS DEL 13/12/2018 (Gara: FIANO ROMANO – CITTÀ DI PALOMBARA del 9/12/2018 – Campionato Allievi Provinciali di Rieti) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD. GS FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.60 SGS DEL 13/12/2018 (Gara: FIANO ROMANO – CITTÀ DI PALOMBARA del 9/12/2018 – Campionato Allievi Provinciali di Rieti)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/01/2019

La ASD GS Fiano Romano impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale le veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara disputata con la società Città di Palombara (anch’essa parimenti sanzionata), oltre l’ammenda di euro 100,00 per aver indotto l’arbitro, al 38° minuto del primo tempo, ad interrompere la gara a causa della rissa scoppiata tra calciatori e dirigenti delle due Società. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante riteneva eccessiva e sproporzionata la sanzione in relazione ai fatti realmente accaduti attribuendo la causa dell’interruzione della gara esclusivamente alla Società Città di Palombara; chiedeva, pertanto, che venisse inflitta la perdita della gara unicamente a quest’ultima ed in subordine la ripetizione della partita. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale e dal suo supplemento, emerge che al 36° minuto della prima frazione di gioco, dopo che l’arbitro aveva espulso un calciatore del Fiano Romano, si creava una rissa alla quale partecipavano calciatori e dirigenti delle due squadre, (nel frattempo entrati sul terreno di gioco), che si insultavano, minacciavano e spintonavano vicendevolmente; dopo che il direttore di gara invitava (inutilmente) i componenti delle due panchine ad uscire dal terreno di gioco e dopo aver chiesto, ma non ottenuto, la collaborazione, neppure, dei capitani della due squadre, al fine di riportare la calma, vista la impossibilità di proseguire la gara, ne decretava la interruzione. Da tutto ciò emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la responsabilità dei tesserati di entrambe le società, i quali hanno partecipato alla rissa sul terreno di gioco, inducendo l’arbitro ad interrompere la gara. Il codice di giustizia sportiva prevede espressamente la punizione sportiva della perdita della gara, per entrambe le società interessate, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la responsabilità della mancata prosecuzione della gara sia ascrivibile ad entrambe (C.G.S. art. 17 comma 2). In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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