C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 25/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ POL.D. ROCCASECCA T.SAN TOMMASO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAGLIONE MARCO PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 LND DEL 18/12/2018 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – AURORA VODICE SABAUDIA del 16/12/2018 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/01/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ POL.D. ROCCASECCA T.SAN TOMMASO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAGLIONE MARCO PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 LND DEL 18/12/2018 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – AURORA VODICE SABAUDIA del 16/12/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/01/2019

La società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in persona del Presidente, ha impugnato, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il sopraindicato provvedimento del Giudice sportivo di primo grado, con il quale è stata comminata rispettivamente: - alla Società Sportiva Roccasecca l’ammenda di euro ottocento per cori razzisti da parte del pubblico di fede locale rivolti alla fine del primo tempo a due calciatori di colore della squadra avversaria e, a fine gara, per gravi insulti di natura sessista indirizzati all’assistente arbitrale. - al calciatore Baglione Marco la squalifica di cinque gare effettive poiché, espulso per gioco violento nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro gravi offese ed espressioni minacciose che reiterava anche dall’esterno del terreno di gioco. Rispetto alla prima sanzione l’ASD Roccasecca rifiuta categoricamente di essere considerata una società razzista considerate le iniziative di solidarietà sociale in essere con alcune cooperative locali al cui interno sono impiegate persone di colore che hanno un rapporto diretto con la stessa società. Aggiunge inoltre che alcuni calciatori di colore hanno precedentemente militato nella squadra di calcio. Infine dichiara che nel corso della gara non ci sono stati cori razzisti, allegando, a tal fine, una dichiarazione rilasciata da un appuntato scelto dei carabinieri che, fuori servizio, ha assistito alla gara.

Rispetto alla seconda sanzione, la società richiede la riduzione della squalifica sostenendo che il proprio tesserato ha colpito involontariamente l’avversario e, ritenedo ingiusta l’espulsione, usciva dal campo protestando ma non offendendo l’arbitro. Tale condotta non è stata reiterata fuori dal terreno di gioco poiché il calciatore è andato direttamente nello spogliatoio per fare la doccia. Questa Corte, presa visione dell’intera documentazione agli atti, ritiene che la memoria difensiva presentata dall’ASD Roccasecca - pur non modificando l’atto di incolpazione rilevato dal giudice di primo grado sia a carico della Società sportiva che del calciatore Baglione Marco - possa essere parzialmente accolta con riferimento ad una valutazione equa delle correlate sanzioni che pertanto possono essere rideterminate come da dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo l’ammenda ad Euro 600,00 nonché la squalifica a carico del calciatore BAGLIONE Marco a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it