C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 25/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. POMEZIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALERNO CRISTIAN PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 SGS DEL 4/01/2019 (Gara: POMEZIA CALCIO – VIRTUS NETTUNO del 22/12/2018 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. POMEZIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALERNO CRISTIAN PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 SGS DEL 4/01/2019 (Gara: POMEZIA CALCIO – VIRTUS NETTUNO del 22/12/2018 – Campionato Under 16 Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

La S.S.D. Pomezia Calcio, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado, con la quale è stato sanzionato per 3 gare il calciatore Salerno Cristian, ritenendo eccessivo il provvedimento, in relazione ai fatti realmente accaduti nel corso dell’incontro Pomezia Calcio – Virtus Nettuno, del 22 dicembre 2018, Campionato Under 16 Regionale. La ricorrente, pone all’attenzione di questa Corte che il calciatore in argomento, in reazione ad una decisione tecnica, assunta dall’arbitro nei suoi confronti, mentre lo stesso riteneva di aver subito un fallo di gioco; il calciatore, innervosito, proferiva una espressione blasfema e successivamente offendeva l’arbitro. Questa Corte non può che censurare il comportamento del calciatore Salerno, ma, allo stesso tempo, ritiene che la sanzione, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere, può essere lievemente ridotta. Ciò detto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore SALERNO Cristian a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.

 

 

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