C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 01/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ G.S. CRIS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CILLI PAOLO FINO AL 30/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.56 LND DEL 20/12/2018 (Gara: TESTACCIO 68 – CRIS dell’8/12/2018 – Campionato di Terza Categoria di Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ G.S. CRIS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CILLI PAOLO FINO AL 30/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.56 LND DEL 20/12/2018 (Gara: TESTACCIO 68 – CRIS dell’8/12/2018 – Campionato di Terza Categoria di Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto l’Arbitro; osserva: La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminataal proprio tesserato e ne chiede pertanto la riduzione, facendo presente, a tal riguardo, che il calciatore Celli ha soltanto protestato nei confronti dell’Arbitro, se pur in maniera veemente, ma senza alcun atteggiamento minaccioso e tanto meno “lanciando sputi”. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che al termine dell’incontro il calciatore Celli Paolo aveva protestato nei suoi confronti rivolgendogli una espressione offensiva; alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso calciatore lo aveva minacciato pesantemente, e mentre veniva allontanato dai compagni, da una distanza di circa sei metri aveva sputato “ verso la sua direzione ”; l’Arbitro ha inoltre precisato che lo sputo aveva attinto il terreno a circa due metri da lui. Valutato il comportamento del tesserato ed in particolare l’episodio dello sputo, questa Corte ritiene che, stante la notevole distanza tra i due e quindi non sussistendo la concreta possibilità che lo sputo potesse raggiungere l’Arbitro, detto gesto debba essere considerato piuttosto come una manifestazione di stizza e di disprezzo, e pertanto, pur ribadendo la gravità di tale comportamento, si ritiene che la sanzione possa essere parzialmente rivisitata, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CILLI Paolo al 15/03/2019. La tassa reclamo va restituita.

 

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