C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 286 del 08/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDSS LE MOLE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 103,00, PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PELOSI FRANCESCO FINO AL 19/11/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.82 SGS DEL 2/11/2018 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – LE MOLE CALCIO del 28/10/2018 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDSS LE MOLE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 103,00, PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PELOSI FRANCESCO FINO AL 19/11/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.82 SGS DEL 2/11/2018 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – LE MOLE CALCIO del 28/10/2018 – Campionato Under 17 Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/01/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dei provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo, assumendo di non aver abbandonato la gara, ma di essersi allontanati dopo che il direttore di gara aveva sospeso definitivamente l’incontro per impraticabilità del campo; ascoltato l’arbitro in sede di supplemento di referto, il quale confermava che si abbatteva sul campo da gioco un violentissimo temporale prima della fine del primo tempo che riusciva però a concludere e che, dopo l’intervallo, ispezionava il campo insieme ai due capitani, sospendendo temporaneamente la partita per verificare se le condizioni meteorologiche potessero migliorare; successivamente la squadra della società reclamante lasciava l’impianto, benché specificamente avvisata di aspettare dall’arbitro che sollecitava altresì una dichiarazione di rinuncia, impedendo quindi la ripresa del gioco quando le condizioni del tempo si ristabilivano e la partita poteva essere ripresa; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta della società reclamante, configurabile come rinuncia alla gara, sia stata correttamente sanzionata in primo grado. Per tutto quanto sopra detto, DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it