C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 286 del 08/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 SGS DEL 4/01/2019 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – LODIGIANI CALCIO del 22/12/2018 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 SGS DEL 4/01/2019 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – LODIGIANI CALCIO del 22/12/2018 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento della ripetizione della gara, assumendo che il suo mancato svolgimento sia da addebitarsi alla società avversaria, un cui dirigente prima dell’inizio della partita minacciava il direttore di gara e questi non era più psicologicamente in grado di arbitrare; rilevava altresì che la ripetizione della gara può essere ordinata solo relativamente fatti accaduti durante la stessa; ascoltata la reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, dal quale si rileva che l’arbitro, a seguito delle minacce ricevute, non ha comunque posto in essere tutte le misure in suo possesso per lo svolgimento della gara, che comunque deve essere considerata la migliore opzione; considerato che il momento iniziale della gara è la presentazione delle distinte all’arbitro e che le minacce proferite dal dirigente della Polisportiva Carso siano avvenute dopo tale evento. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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