C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 286 del 08/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO SPAZIANI MARIO FINO AL 15/04/2019, A CARICO DEL MASSAGGIATORE NAVARRA MARCO FINO AL 22/02/2019, A CARICO DEL CALCIATORE ANCINELLI SEBASTIANO FINO ALL’11/01/2021, A CARICO DEL CALCIATORE CALICIOTTI LUCA FINO ALL’11/01/2021 E A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – COLLE DI FUORI del 5/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO SPAZIANI MARIO FINO AL 15/04/2019, A CARICO DEL MASSAGGIATORE NAVARRA MARCO FINO AL 22/02/2019, A CARICO DEL CALCIATORE ANCINELLI SEBASTIANO FINO ALL’11/01/2021, A CARICO DEL CALCIATORE CALICIOTTI LUCA FINO ALL’11/01/2021 E A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – COLLE DI FUORI del 5/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

La A.S.D. Vis Sgurgola Calcio impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, i provvedimenti adottati del Giudice sportivo di prime cure, con i quali veniva qualificato Spaziani Mario (assistente arbitro) sino al 15/04/2019, Navarra Marco (massaggiatore) sino al 22/02/2019, Valeri Alessandro (calciatore) per quattro gare, Ancinelli Sebastiano (calciatore) sino all’11/01/2021, Caliciotti Luca (calciatore) sino all’11/01/2021, contestando totalmente la ricostruzione dei fatti come descritti dal direttore di gara e chiedendo per gli ultimi due il totale annullamento delle squalifiche e per i rimanenti tesserati, una congrua riduzione delle sanzioni irrogate. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante escludeva che il Sig. Spaziani avesse minacciato né tentato di colpire il direttore di gara con la bandierina; così come veniva negato che il Navarra avesse strattonato l’arbitro al termine della gara; relativamente ai calciatori Ancinelli e Caliciotti la Società escludeva totalmente che avessero sferrato, rispettivamente, uno schiaffo ed un pugno all’arbitro, così come negava che il Valeri avesse, minacciato e tentato di aggredire l’arbitro, dopo che quest’ultimo era stato espulso. Questa Corte esaminato il referto arbitrale ed il suo supplemento, sentita la Società che reiterava in sede di audizione le proprie difese, ritiene che la condotta del calciatore Valeri Alessandro sia dettagliatamente descritta dagli atti ufficiali che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S.” fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e pertanto, ritiene che non ci siano margini per ridurre la squalifica. Infatti dal referto arbitrale emerge che al 27° della seconda frazione di gioco il Valeri veniva espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il calciatore avvicinava, minacciosamente, le mani verso il viso dell’arbitro, costringendolo ad indietreggiare e proferendogli , ripetute, espressioni offensive e minacciose. Prima di uscire dal terreno di gioco, si avvicinava al capitano della squadra avversaria, tentando di colpirlo, ma inutilmente perché bloccato dai propri compagni di squadra. Alla luce di ciò, pertanto, questa Corte ritiene congrua la sanzione irrogata dal giudice di primo grado al calciatore Valeri Alessandro; ritiene, invece, opportuno, un supplemento di istruttoria relativamente alle condotte poste in essere dagli altri tesserati per la A.S.D. Sgurgola Calcio. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di stralciare la posizione del calciatore VALERI Alessandro, respingendo il ricorso.

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