C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 286 del 08/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDPOL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TADDEI VINCENZO FINO AL 24/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.89 SGS DEL 10/01/2019 (Gara: TIRRENO – FUTBOLCLUB del 16/12/2018 – Campionato Under 17 Provinciale Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASDPOL TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TADDEI VINCENZO FINO AL 24/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.89 SGS DEL 10/01/2019 (Gara: TIRRENO – FUTBOLCLUB del 16/12/2018 – Campionato Under 17 Provinciale Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento di perdita della gara assumendo che il proprio giocatore Patryk Karkowski fosse al momento della partita regolarmente tesserato, in quanto si trattava di un aggiornamento di tesseramento di un calciatore già tesserato e quindi non si applicava la normativa richiamata dal Giudice Sportivo nella sentenza di primo grado. Sul punto, la partecipazione del summenzionato giocatore all’incontro in contestazione emerge dagli atti di gara e peraltro è pacificamente ammessa anche dalla reclamante; occorrerà quindi analizzare la normativa relativa ai calciatori stranieri comunitari di oltre 16 anni. A riguardo, l’art. 40 quater delle NOIF prevede due modalità di tesseramento: “il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.” mentre “a partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia (…) , il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate”. Per quanto riguarda i calciatori stranieri comunitari, quindi, la data iniziale del tesseramento non è quella della richiesta, bensì quella della comunicazione dell’avvenuto tesseramento da parte o della F.I.G.C. nazionale se si tratta del primo tesseramento in Italia, ovvero dai suoi Organi territoriali se si tratta di calciatori già tesserati in Italia che si trasferiscono da una società all’altra ovvero modificano il proprio status di tesserati. Ciò che la società reclamante denomina “aggiornamento posizione di tesseramento” (come peraltro risulta anche dal modulo di tesseramento del giocatore proveniente da altra società italiana) rientra chiaramente in tale seconda fattispecie e dunque la data iniziale del tesseramento è quella della comunicazione da parte dell’Organo territoriale della LND e non dalla richiesta di tesseramento. Correttamente ha, dunque, operato il Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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