C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 22/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 C5 DEL 23/01/2019 (Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – SPORTING HORNETS ROMA del 24/11/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell’8/02/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 C5 DEL 23/01/2019 (Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – SPORTING HORNETS ROMA del 24/11/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell’8/02/2019

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con la delibera impugnata applicava alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di € 200,00, a seguito dell’esame del reclamo della società Sporting Hornets Roma che aveva lamentato la irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Frangipane Salvatore che, squalificato con il C.U. n. 272 del 9/03/2018, non aveva mai scontato la giornata di squalifica comminata per recidività in ammonizione. Il Giudice accoglieva la doglianza rilevando come, a mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS il calciatore in questione avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residuata dalla precedente stagione con la prima squadra della nuova società in cui si era trasferito nella stagione 2018-2019 e quindi comminava alla società TC Parioli Football 42 la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di € 200,00 e rimetteva gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di ulteriori violazioni per la partecipazione ad altre gare del prefato calciatore. Avverso tale delibera ricorre la società TC Parioli Football 42 facendo presente che di nulla poteva essere incolpata in quanto il calciatore in questione aveva avuto la squalifica nella precedente stagione sportiva quando era tesserato con la società Sporting Hornets Roma che, dapprima non lo aveva fermato per una gara omettendo quindi che scontasse la squalifica comminata e poi aveva atteso silente, con comportamento antisportivo, che il calciatore giocasse la gara contro di lei nella successiva stagione sportiva per sollevare il caso ed ottenere la “vittoria a tavolino”.

Deduce che sarebbe stato impossibile per essa reclamante accorgersi del fatto in quanto si sarebbe dovuto accertare che il calciatore non avesse mai scontato la squalifica nella precedente stagione sportiva, cosa ovviamente impossibile non disponendo delle distinte di gara. Analoghe considerazioni sono state svolte dalla reclamante in sede di audizione diretta innanzi alla Corte. Il reclamo non può essere accolto anche se va integrata, come da seguente motivazione, la decisione del Giudice Sportivo. In effetti, quanto lamentato dalla reclamante è effettivamente avvenuto. La società Sporting Hornets Roma ha effettivamente ignorato la squalifica per recidività comminata al suo calciatore Frangipane che ha disputato diverse gare della precedente stagione sportiva 2017-2018 in posizione irregolare (per la precisione quattro gare). La stessa società, ben consapevole del fatto, ha evitato, in modo assolutamente antisportivo, di avvisare la società reclamante, dove il Frangipane si era trasferito nella corrente stagione, e questa lo ha utilizzato effettivamente, essendo ignara del fatto. La stessa società Sporting Hornets Roma, giovandosi dell’irregolarità da essa stessa commessa, ha poi atteso “in agguato” che si svolgesse la gara che la vedeva contrapposta alla società reclamante e, stante l’esito negativo, ha proposto il reclamo “a botta sicura” essendo ben consapevole che il Frangipane si trovasse in posizione irregolare. Ciò detto, pur in assenza di dolo e colpa grave da parte della reclamante, la conseguenza non può essere quella di vanificare il disposto regolamentare che punisce con la punizione sportiva della gara la società che fa partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare. La disposizione prescinde infatti da qualsiasi accertamento di dolo o colpa e la sanzione consegue, in ogni caso, al fatto concreto della irregolare partecipazione alla gara di un calciatore, così come all’applicazione della sanzione principale conseguono le sanzioni accessorie. Nella sua delibera però il Giudice Sportivo non ha minimamente valorizzato, stigmatizzandolo, il comportamento gravemente antisportivo della prima reclamante Sporting Hornets Roma che ha confessato, “ore rotumno” la irregolare e volontaria partecipazione del medesimo calciatore ad almeno quattro gare del campionato 2017-2018 ed ha, altresì, determinato con il suo comportamento la grave alterazione anche del regolare svolgimento del successivo campionato 2018-2019. La presente delibera con tutti i documenti allegati, con particolare riferimento al reclamo inviato al Giudice Sportivo dalla società Sporting Hornets Roma, andrà quindi trasmesso alla Procura Federale della F.I.G.C. affinchè provveda a deferire, per il gravissimo comportamento manifestato, detta società al Tribunale territoriale competente per l’adozione dei più opportuni provvedimenti disciplinari, senza, altresì, tralasciare di approfondire e valutare eventuali responsabilità imputabili al calciatore stesso. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione. La tassa reclamo va incamerata.

 

 

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