C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 01/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR PIGNATTARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 20/12/2018 (Gara: ROCCA PRIORA CALCIO – TOR PIGNATTARA del 25/11/2018 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR PIGNATTARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 20/12/2018 (Gara: ROCCA PRIORA CALCIO – TOR PIGNATTARA del 25/11/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, con cui la società ASD Tor Pignattara reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n.205 del 20.12.2018, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti nel corso della gara contro il Rocca Priora Calcio. Questa Corte, osserva che, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S., il quale prevede espressamente che deve essere inviata copia del reclamo alla controparte e l’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo; inoltre ex art.33, comma 5, copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, CONTESTUALMENTE, all’eventuale controparte Pertanto, anche se l’invio della copia del reclamo è stato effettuato tempestivamente dalla ASD Tor Pignattara alla controparte ed al Giudice Sportivo, ciò non è avvenuto contestualmente. Alla luce di quanto sopra, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

 

 

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