C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 01/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GENERAZIONE CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABATINI FABIO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.73 C5 DEL 16/01/2019 (Gara: GENERAZIONE CALCETTO – OLIMPUS PARCO LEONARDO delL’11/01/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell’8/02/2019
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GENERAZIONE CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABATINI FABIO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.73 C5 DEL 16/01/2019 (Gara: GENERAZIONE CALCETTO – OLIMPUS PARCO LEONARDO delL’11/01/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell’8/02/2019
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, con cui la società Generazione Calcetto reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Prima Grado con il C.U. n.73 del 16.01.2019, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente verificatesi nel corso della gara. Questa Corte, osserva che, ai sensi dell’art.46, comma 4 del C.G.S. della FIGC, il quale prevede espressamente che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art.46, comma 4 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.
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