C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 01/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BENEDETTI CRISTIAN E SIMBOLI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 7/02/2019 (Gara: SCALAMBRA SERRONE – DINAMO LABICO del 3/02/2019 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.298 del 15/02/2019
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BENEDETTI CRISTIAN E SIMBOLI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 7/02/2019 (Gara: SCALAMBRA SERRONE – DINAMO LABICO del 3/02/2019 – Campionato di Prima Categoria)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.298 del 15/02/2019
Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, con cui la società ASD Dinamo Labico reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Prima grado, con il C.U. n.283 LND del 7.02.2019, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti nel corso della gara Scalambra Serrone vs Dinamo Labico del 3.02.2019. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, riunitasi il 14.02.2019, letta la squalifica dei giocatori Benedetti e Simboli, ritiene di riportarsi ai canoni abituali accogliendo parzialmente il reclamo, riducendo così la squalifica da tre giornate a due. Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico dei calciatori BENEDETTI Cristian e SIMBOLI Emanuele a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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