C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 01/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.P.D. CIRCOLO CANOTTIERI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICIA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO FRANCESCO FINO AL 31/01/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 31/01/2019 (Gara: CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 26/01/2019 – Campionato Under 14 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.P.D. CIRCOLO CANOTTIERI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICIA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO FRANCESCO FINO AL 31/01/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 31/01/2019 (Gara: CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 26/01/2019 – Campionato Under 14 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante, che rinnova le sue scuse per il comportamento riprovevole tenuto dal proprio tesserato nei confronti dell’Arbitro, richiede tuttavia una riduzione della sanzione, facendo presente, a tal riguardo, che un così lungo periodo di esclusione dall’attività sportiva - che nel caso in esame ha una importante funzione terapeutica - potrebbe vanificare il percorso di rafforzamento psicologico, che da tempo è stato posto in essere sia dalla famiglia che dai dirigenti sportivi, per favorire e migliorare i rapporti interpersonali del soggetto interessato. Questa Corte, valutate le motivazioni addotte ed esaminata altresì la relativa documentazione esibita a sostegno, pur ribadendo la gravità della condotta aggressiva del calciatore, ritiene tuttavia di poter accogliere la richiesta di riduzione della squalifica; e ciò, tenuto conto non solo della giovanissima età del tesserato (13 anni), ma anche della funzione rieducativa della pena che, se recepita come giusta e non troppo severa, può contribuire, per il futuro, a rendere la persona sanzionata più responsabile e consapevole delle proprie azioni. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico di DI MARIO Francesco al 31/08/2019. La tassa ricorso va restituita.

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