C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 334 del 08/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.77 LND DEL 31/01/2019 (Gara: G. CASTELLO – TOR DE CENCI del 27/01/2019 – Campionato Under 19 Provinciale Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.298 del 15/02/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.77 LND DEL 31/01/2019 (Gara: G. CASTELLO – TOR DE CENCI del 27/01/2019 – Campionato Under 19 Provinciale Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.298 del 15/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l’annullamento o la riduzione dell’ammenda impugnata, sostenendo che la mancata identificazione dell’autore non poteva rendere oggettivamente responsabile la reclamante, atteso che giocava fuori casa, né era stato accertata la volontarietà del gesto; ascoltata la reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, dal quale si rileva che l’arbitro, al termine della gara, era stato seguito da un calciatore della società Tor De Cenci che tentava di entrare nello spogliatoio e mentre l’arbitro della gara successiva tentava di chiudere la porta, questa veniva calciata violentemente causando lesioni sulla mano di quest’ultimo; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che evidentemente l’autore del gesto sia riconducibile alla società reclamante, attesa la presenza di altri suoi tesserati sul luogo che avrebbero, in caso contrario, impedito o identificato il soggetto;

rilevato altresì che la sanzione irrogata in primo grado appare congrua. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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