C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 334 del 08/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPREGA GIUSEPPE FINO AL 31/05/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.92 C5 DEL 13/02/2019 (Gara: ERETUM MONTEROTONDO C. – VALCANNETO FUTSAL del 12/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPREGA GIUSEPPE FINO AL 31/05/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.92 C5 DEL 13/02/2019 (Gara: ERETUM MONTEROTONDO C. – VALCANNETO FUTSAL del 12/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, in quanto il calciatore Sprega - dopo essere stato espulso per aver calciato il palone contro un avversario che si trovava a terra - ha soltanto chiesto spiegazioni all’Arbitro in merito a tale provvedimento, poggiandogli la mano sulla spalla, ma senza strattonarlo per la maglia, né spintonandolo. La ricorrente ritiene inoltre del tutto ingiustificata la decisione presa successivamente dall’Arbitro di sospendere l’incontro, dal momento che non si è mai creata in campo alcuna situazione di pericolo, che potesse mettere a repentaglio la sua incolumità. La Società Eretum Monterotondo C. chiede, pertanto, che venga ridotta la squalifica a carico del calciatore Sprega, ed inoltre che venga annullato il provvedimento di perdita della gara. Esaminata la dinamica dei fatti, così come descritti dall’Arbitro nel suo rapporto, questa Corte ritiene che la decisione di sospendere la gara non appare giustificata; ed infatti nessuna situazione di effettivo pericolo risulta essersi creata nei confronti dell’Arbitro, dal momento che egli non ha subito alcun comportamento di natura aggressiva, non potendosi considerare tale il gesto del calciatore, che dopo l’espulsione ha protestato in maniera veemente, trattenendo l’Arbitro per la maglia, senza causargli alcuna conseguenza, e abbandonato subito dopo il terreno di gioco, grazie anche all’intervento dei compagni. L’Arbitro avrebbe dunque potuto riprendere tranquillamente l’incontro, non avendo subito alcun danno fisico, né sussistendo alcuna situazione di reale pericolo per la sua incolumità. Per tali motivi il provvedimento di perdita della gara dovrà quindi essere annullato, e la gara stessa andrà ripetuta. Quanto al calciatore Sprega, questa Corte ritiene che il suo gesto di trattenere l’Arbitro per la maglia in segno di protesta, vada qualificato come un gesto di natura invasiva, ma non violento o aggressivo, sicché pur censurandosi tale comportamento gravemente irrispettoso ed offensivo, la sanzione andrà rivisitata, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, riducendo, altresì, la squalifica a carico del calciatore SPREGA Giuseppe al 30/04/2019. La tassa ricorso va restituita.

 

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