C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 334 del 08/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL ATLETICO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 C5 DEL 6/02/2019 (Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – REAL ATLETICO ROMA del 18/01/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL ATLETICO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 C5 DEL 6/02/2019 (Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – REAL ATLETICO ROMA del 18/01/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, respingendo il reclamo ritualmente proposto dalla stessa, applicava alla società Real Atletico Roma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. Il Giudice riteneva infatti che alla stessa andasse addebitata la mancata effettuazione della gara determinata dalla decisione del direttore di gara di non consentire ai calciatori della reclamante di scendere in campo con calzature dotate di tacchetti in gomma, a parere dello stesso non consentite dalle norme vigenti. Avverso tale decisione ricorre la società Real Atletico Roma sostenendo che l’avviso, a cui evidentemente il direttore di gara faceva riferimento, indirizzato a società ed Arbitri di evitare calzature con tacchetti (indoor) allegato ad un comunicato ufficiale (n. 17 del 17-10-2018) non poteva avere contenuto precettivo ma si trattava di un semplice invito in quanto non dotato di forza derogatoria alle regole del gioco del calcio a 5 che, all’articolo 4 recita testualmente: “sono consentite soltanto scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe morbide con sula di gomma o materiale similare” senza minimamente vietare scarpe da ginnastica con suola gommata e tacchetti sporgenti di cinque millimetri, esplicitamente omologate per l’attività di calcio a 5 indoor. In sede di audizione diretta la reclamante ha esibito le scarpe in dotazione ai propri calciatori, munite di suola in gomma morbida con tacchetti sporgenti pochi millimetri e di materiale gommoso e morbido. Il reclamo è fondato. In effetti l’avviso pubblicato sul comunicato ufficiale n. 17 del 17-10-2018 non ha contenuto precettivo ma solo di una esortazione rivolta ai calciatori ed agli arbitri di evitare l’uso di suole “tacchettate”; invito eventualmente volto ad evitare rimostranze dai gestori degli impianti che non gradiscono l’uso di tali calzature in quanto provocano un’usura maggiore del tappeto di gioco. A tale conclusione si giunge considerando che l’invito è rivolto anche agli Arbitri e quindi non ha finalità di prevenzione di lesioni nel caso di scontri, anche perché i tacchetti in questione, sia per le dimensioni e l’altezza, sia per il materiale non sono idonee a provocare danni maggiori di una normale suola gommata non “tacchettata”. L’equipaggiamento idoneo è quindi quello, e non può che essere che quello, visto che i regolamento del gioco del calcio a 5 non può essere modificato o derogato se non con decisione FIFA, dettato dalla regola 4 che non esclude assolutamente l’uso di calzature con tacchetti, purchè siano di gomma morbida e tali da non creare danni ai contendenti. L’Arbitro ha quindi errato nel non consentire l’accesso al terreno di gioco a tutti i calciatori della reclamante e va disposta la disputa della gara, annullando integralmente la decisione impugnata. Tutto ciò premesso la scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. La tassa ricorso va restituita.

 

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