C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 15/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 LND DEL 22/11/2018 (Gara: CITTA DI CERVETERI – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 21/10/2018 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 LND DEL 22/11/2018 (Gara: CITTA DI CERVETERI – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 21/10/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

Con decisione pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale n. 233 delL’11-1-2019 la Corte ha sospeso la decisione sul ricorso in epigrafe rilevando che per l’accertamento della regolarità del tesseramento del calciatore Sey Muhammad aveva già trasmesso gli atti del procedimento relativo al reclamo della Pol. Montefiascone alla Procura Federale della F.I.G.C. per accertare se, effettivamente, il calciatore Sey di nazionalità Gambiana, fosse stato titolare di tesseramento nel paese d’origine e quindi il suo tesseramento per la Polisportiva Monti Cimini, ottenuto con la dichiarazione che il calciatore non aveva mai contratto un tesseramento all’estero, fosse da ritenere irregolare. La Procura Federale, rispondendo alle richieste formulate dalla Corte per il procedimento descritto, è giunta alla conclusione, a seguito di approfonditi accertamenti, che il calciatore in questione non avesse mai contratto un valido tesseramento nel suo paese d’origine con la società F.C. Hawks di Banjul pur avendo disputato uno stage con tale società al termine del quale, però, non si era formalizzato il vincolo con la stessa. In particolare il calciatore ha confermato di aver scritto su di un foglietto rilasciato alla società reclamante il suo nominativo ed il nominativo della squadra gambiana e non la sua data di nascita, ma ha sostenuto di non aver mai giocato in Gambia e di aver svolto con tale società solo un provino. La Procura Federale ha, altresì, acquisito gli indirizzi attuali e corretti della Federazione Calcio del Gambia ed ha quindi richiesto all’Ufficio Tesseramenti nazionali di svolgere presso la consorella gli accertamenti del caso. La Federazione gambiana ha risposto che il calciatore in questione non risulta essere tesserato con alcuna società in loco e quindi poteva contrarre il tesseramento all’estero liberamente. Gli accertamenti compiuti rendono quindi, con tutta tranquillità, conto dei dubbi sorti sulla regolarità del tesseramento in questione che deve essere considerato pienamente valido. Ottenuti tali accertamenti Il reclamo può essere deciso e va respinto con la conferma integralmente della decisione impugnata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

 

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