C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EBURNEA EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.79 SGS DEL 7/02/2019 (Gara: DON BOSCO FORMIA – MONTE SAN BIAGIO del 2/02/2019 – Campionato Under 17 Provinciale Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EBURNEA EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.79 SGS DEL 7/02/2019 (Gara: DON BOSCO FORMIA – MONTE SAN BIAGIO del 2/02/2019 – Campionato Under 17 Provinciale Latina)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società Monte San Biagio proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe. La società evidenzia che l’autore delle scorrettezze accadute al termine della gara non sia Eburnea Emanuele ma Mandatori Bruno e che il direttore di gara a causa della confusione venutasi a creare dopo il fischio finale abbia confuso i due calciatori. Inoltre sottolineano che il calciatore Eburnea si trovava distante dal punto in cui si verificavano i fatti da cui è scaturita la squalifica. La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara nonché il referto arbitrale, ritiene che il reclamo non possa essere accolto in quanto non fornisce nessun elemento documentale utile a modificare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Tutto ciò premesso, DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

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