C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ G.S. DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORSI SIMONE FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 SGS DEL 21/02/2019 (Gara: LATINA S. SERMONETA FC – DILETTANTI FALASCHE del 16/02/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ G.S. DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORSI SIMONE FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 SGS DEL 21/02/2019 (Gara: LATINA S. SERMONETA FC – DILETTANTI FALASCHE del 16/02/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Società GS Dilettanti Falasche impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il calciatore Corsi Simone sino al 30/06/2019, per aver calciato il pallone, da una distanza di circa dieci metri, verso il direttore di gara e colpendolo alle spalle, procurandogli dolore. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società negava, decisamente, che il proprio calciatore avesse voluto colpire l’arbitro, ma sosteneva che l’impatto fosse stato esclusivamente accidentale; chiedeva, pertanto, in via principale l’annullamento della squalifica ed in subordine una congrua riduzione della stessa per rapportarla all’effettiva gravità dei fatti accaduti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 20° del secondo tempo, il calciatore Corsi Simone veniva espulso poiché, battendo un calcio di punizione, colpiva volontariamente, sulla schiena, l’arbitro, procurandogli dolore per l’intera gara. Nel supplemento di rapporto l’arbitro specificava: di trovarsi distante circa dieci metri dal punto di battuta della punizione; che qualche sostenitore della squadra ospitata, immediatamente dopo che la palla impattasse sulla schiena del direttore di gara, gridava il proprio compiacimento; di aver ammonito, pochi minuti prima, per proteste il calciatore Corsi Simone, presumendo, conseguentemente, che il calciatore si fosse voluto vendicare di ciò, colpendolo volontariamente. Orbene, dal referto e soprattutto dal supplemento non emerge in alcun modo la volontarietà della condotta da parte del giovane calciatore; anzi, la circostanza che l’arbitro si trovasse ad una distanza notevole dal punto di battuta della punizione (dieci metri circa), unitamente al fatto che lo stesso fosse voltato in direzione opposta dalla provenienza del pallone, danno adito a molti dubbi sulla volontarietà del gesto da parte del Corsi; né può desumersi tale elemento psicologico, unicamente, dalla circostanza che quest’ultimo fosse stato ammonito per proteste solo pochi minuti prima, come ritiene apoditticamente il direttore di gara. Per tutto quanto detto, la sanzione irrogata a Corsi Simone può essere sensibilmente ridotta, e pertanto questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CORSI Simone al 15/03/2019. La tassa ricorso va restituita. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

 

 

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