C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 22/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GHIRELLI VITTORIO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019 (Gara: LOSITANA – GAP SSD ARL del 23/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GHIRELLI VITTORIO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019 (Gara: LOSITANA – GAP SSD ARL del 23/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione della squalifica del calciatore Vittorio Ghirelli, assumendo che il calciatore non avesse volontariamente lanciato il pallone verso l’arbitro, bensì lo avesse scagliato per stizza colpendo involontariamente il direttore di gara; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta tenuta dal calciatore Vittorio Ghirelli, che lanciava con le mani il pallone da due metri e mezzo circa, procurandogli lieve dolore; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta sanzionata, viste le modalità del gesto, appare volontaria; ritenuto, quindi, che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono correttamente irrogate e quantificate. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

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