C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 366 del 29/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SVS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ACCROGLIANO GABRIELE FINO AL 30/06/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.135 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: CSL SOCCER – SVS ROMA del 23/02/2019 – Campionato Under 17 Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SVS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ACCROGLIANO GABRIELE FINO AL 30/06/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.135 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: CSL SOCCER – SVS ROMA del 23/02/2019 – Campionato Under 17 Provinciali Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La società SVS Roma ha inoltrato reclamo avverso la decisione in epigrafe deducendone l'eccessività in rapporto agli occorsi e sottolineando che nell'episodio il calciatore non abbia messo in atto un comportamento violento ma solo di accesa protesta che inavvertitamente ha causato le lievi lesioni subite dal direttore di gara. Il reclamo è parzialmente fondato. In effetti lo stesso Giudice Sportivo ha considerato il gesto non come espressione di "violenza consumata" nei confronti dell'Arbitro, tanto è vero che ne ha escluso l'assoggettamento alla disciplina delle pene accessorie previste per i gesti di violenza consumata nei confronti del direttore di gara, anche se poi ha comminato una sanzione addirittura superiore al minimo edittale previsto per tale fattispecie, sicuramente connotata da una gravità assai più rilevante. La sanzione va quindi ridotta come da dispositivo con la conseguente restituzione della tassa di reclamo. Tutto cio' premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore ACCROGLIANO Gabriele al 31/12/2019. La tassa ricorso va restituita.

 

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