C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 366 del 29/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI VALLEMAIO AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GALASSO DIEGO PER 2 GARE E STATI EDOARDO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.38 DEL 7/03/2019 (Gara: CENTRO FORMAZIONE LAZIO – AMATORI VALLEMAIO del 2/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI VALLEMAIO AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GALASSO DIEGO PER 2 GARE E STATI EDOARDO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.38 DEL 7/03/2019 (Gara: CENTRO FORMAZIONE LAZIO – AMATORI VALLEMAIO del 2/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale disponeva la ripetizione della gara in epigrafe. Riteneva il Giudice di prime cure che il direttore di gara, a seguito di una rissa scoppiata sul terreno di gioco e poi propagatasi sulle tribune, dopo che gli animi si erano placati aveva decretato immotivatamente la sospensione della gara benché mancasse solo un minuto del tempo di recupero, senza mettere in atto alcun tentativo per portarla a termine. Il Giudice aveva inoltre comminato alla società Amatori Vallemaio l’ammenda di € 50,00 e la squalifica dei calciatori Stati Edoardo, per una gara, e Galasso Diego, per due gare, oltre a comminare sanzioni a carico della società Centro Formazione Lazio e di tesserati della stessa società che qui non interessano non essendo oggetto del gravame. Avverso tale decisione reclama la società Amatori Vallemaio sottolineando nel suo ricorso che al termine del tempo di recupero, fissato in quattro minuti, mancava un solo minuto e che il risultato della gara la vedeva prevalere per 2 a 1. Aggiunge la reclamante che la gara non ha avuto regolare svolgimento per esclusiva responsabilità della società di casa Centro Formazione Lazio i cui tesserati nei concitati minuti del finale di gara si erano lasciati andare ad una serie di gravi minacce nei confronti del direttore di gara che aveva soprasseduto alla loro espulsione in quanto le condizioni obiettive non consentivano di adottare i provvedimenti in condizioni di sicurezza. In effetti vi era stata dapprima una rissa tra i calciatori delle due squadre, durante la quale sia l’allenatore che il dirigente della squadra di casa avevano minacciato il direttore di gara, così come tre calciatori della stessa squadra, rissa che si era poi trasferita sulle tribune dove gli spettatori di casa aggredivano quelli della reclamante causando l’intervento dei calciatori locali che si portavano sulle tribune per sedare la rissa, in alcuni casi, o per fomentarla, in altri. Conclude quindi per l’annullamento della decisione impugnata e la comminatoria a carico della società Centro Formazione Lazio della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 Va preliminarmente rilevato come il reclamo avverso l’ammenda di € 50,00 e le squalifiche dei calciatori Stati e Galasso sia inammissibile in quanto le sanzioni impugnate sono inferiori al minimo reclamabile, secondo quanto disposto dall’articolo 45 comma 3 del CGS.

Il reclamo avverso la decisione di disporre la ripetizione della gara è invece fondato. In effetti dalla lettura del referto di gara si può rilevare come durante gli occorsi ed, in particolare, durante la rissa che aveva coinvolto calciatori di entrambe le squadre, l’allenatore della società ospitante rivolto ai suoi calciatori e verso l’arbitro lo apostrofava con frasi irriguardose e poi auspicava una violenta aggressione a suo carico, al 42’ del secondo tempo, dopo l’espulsione per frase gravemente irriguardosa, il calciatore D’Agostino Luca , inveiva con gravi minacce e con fare intimidatorio contro il direttore di gara costringendolo ad indietreggiare per quasi metà campo, veniva trattenuto a stento dai compagni di squadra e durante la rissa accesasi poco dopo tornava sul terreno di gioco ed iniziava nuovamente a minacciare l’arbitro con fare intimidatorio sino a quando non veniva definitivamente allontanato; durante la rissa poi l’arbitro veniva pesantemente intimidito e minacciato dai calciatori n. 16 Del Duca Ennio e n. 14 Della Posta Gian Maria e soprassedeva dal mostrargli il cartellino rosso e di notificare l’espulsione al dirigente accompagnatore od al capitano per preservare la propria incolumità. La decisione del direttore di gara di soprassedere dal notificare le espulsioni che avrebbe dovuto comminare appare assolutamente motivata dal clima di gravissima tensione, sfociata in plurimi episodi di violenza in campo e sugli spalti, che si era creato e tale fatto ha inevitabilmente inficiato il regolare svolgimento della gara. La responsabilità va ascritta alla società Centro Formazione Lazio a cui appartenevano i tesserati in questione e la conseguenza non può che essere quella di comminare alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione all’ammenda di euro 50,00 ed alle squalifica a carico dei calciatori GALASSO Diego e STATI Edoardo, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, il ricorso, in relazione alla decisione della ripetizione della gara, annullando la stessa e, per l’effetto, comminando la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società A.S.D. CENTRO FORMAZIONE LAZIO per 0 – 3. La tassa ricorso va restituita.

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