C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 200 del 14/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FIORINI MAURIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD ARL CASTELVERDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94TER , COMMA 13 DELLE NOIF E ALL’ART.8, COMMA 9 E 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.C. CASTELVERDE A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FIORINI MAURIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD ARL CASTELVERDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94TER , COMMA 13 DELLE NOIF E ALL’ART.8, COMMA 9 E 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.C. CASTELVERDE A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE

 

Il Procuratore Federale Interregionale ha avviato un procedimento disciplinare per un mancato pagamento da parte della società A.C. Castelverde A.S.D. della somma di Euro 1.347,00, nei confronti dell’allenatore Davide D’Auria, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della LND. Preliminarmente, la Procura ha ascoltato il Presidente della società Castelverde, Sig. Fiorini Maurizio, il quale ha ammesso di aver corrisposto, in ritardo, il dovuto all’allenatore, oltre i termini previsti dalle norme regolamentari al riguardo. La Procura ha quindi acquisito vari elementi costituenti, fonti di prova, partendo dalla segnalazione del Presidente del C.R. Lazio dell’11/04/2018; Ha esaminato poi la decisione del Collegio Arbitrale pubblicata sul CU 6/2017, promossa dall’allenatore Davide D’Auria, contro la società Castelverde, con la quale è stato accolto il ricorso in argomento e la società predetta, condannata al pagamento della somma di Euro 1.347,00, in favore del ricorrente comprensiva di interessi legali fino al soddisfo.

La Procura, tenuto conto della ammissione di responsabilità del Presidente della Società Castelverde, e del contenuto della più volte citata delibera del Collegio Arbitrale, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Fiorini Maurizio, per le violazioni regolamentari a lui addebitate ed indicate in oggetto e la società Castelverde, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, come sopra descritto. All’udienza del 6.12.2018, erano presenti la Procura Federale, in persona dell’Avv. Lorenzo Giua, nonché personalmente il deferito Maurizio Fiorini sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l’effetto che fosse sanzionati: - Maurizio Fiorini con mesi 6 di inibizione; - SSD ARL Castelverde con punti uno di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e ammenda di € 600,00. Il sig. Fiorini ammetteva di aver pagato € 1.347,00 al sig. D’Auria in ritardo, ma che la somma effettivamente dovuta all’ex allenatore era solo di € 250,00, oltre il rimborso chilometrico che però non era stato richiesto, aggiungendo che tali circostanze erano state partecipate al Collegio Arbitrale, ma che le deduzioni non erano state considerate perché non inviate per conoscenza al tecnico. Depositava, quindi, copia delle ricevute dei pagamenti effettuati. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, emerge per tabulas l’illecito disciplinare contestato alla società e ammesso peraltro dai deferiti. Tuttavia dalle carte emergerebbe anche una responsabilità dell’allenatore Davide D’Auria che in spregio dei principi di lealtà, correttezza e probità avrebbe richiesto al Collegio Arbitrale e poi effettivamente ottenuto una somma maggiore rispetto a quella dovuta, non apparendo spettargli nemmeno il rimborso essendo lo stesso residente a Roma ove era anche la sede della Società. Dovranno quindi essere indagate eventuali responsabilità dell’allenatore Davide D’Auria da parte della Procura Federale per aver richiesto, percepito e ritenuto somme maggiori rispetto al dovuto, in violazione dell’art. 1bis CGS. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, visti gli eventi, la qualità dei soggetti coinvolti e l’entità veniale della condotta oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene di irrogare sanzioni più lievi rispetto a quelle richieste dalla Procura. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Maurizio Fiorini alla sanzione dell’inibizione per mesi uno (1) e la società SSD ARL Castelverde comminandole punti uno (1) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza e irrogandole l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica

 

 

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