C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 200 del 14/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ARAKAWA KOKI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PESCATORI OSTIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ARAKAWA KOKI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PESCATORI OSTIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

 

Il Procuratore Federale Interregionale, ha iniziato una procedura disciplinare, basata su una dichiarazione mendace del calciatore giapponese Arakawa Koki, per effetto della quale è riuscito a tesserarsi per la Stagione Sportiva 2017/2018 per la società Pescatori Ostia. La Procura, acquisiti vari documenti, ha esperito le opportune indagini ed ha rilevato che l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio ha disposto il tesseramento del calciatore in argomento, per la Società Pescatori Ostia, in data 10/01/2018; con una e-mail del 16/01/2018, la Federazione Giapponese ha dichiarato che il calciatore Arakawa Koki è stato tesserato per società sportive alla stessa regolarmente affiliate. La Procura, accertato che le affermazioni contenute nella sopracitata dichiarazione, tendenti ad ottenere il tesseramento del calciatore giapponese, senza averne titolo, sono da considerarsi violative dell’art.1bis, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S., in relazione dell’art.40, comma 6 delle NOIF, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Arakawa Koki e la Società A.S.D. Pescatori Ostia, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal calciatore in questione. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 13 dicembre 2018, è presente per la Procura Federale l’Avv. Liberati, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo n.3 mesi di squalifica per il calciatore Arakawi Koki ed Euro 150,00 di ammenda per la Società A.S.D. Pescatori Ostia. Questo Tribunale Federale Territoriale, non avendo alcuna obiezione particolare da fare, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale siano da ritenersi congrue, rispetto a quanto verificatosi nella situazione in oggetto. Tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando la squalifica di mesi 3 al calciatore Arakawi Koki ed irrogando l’ammenda di Euro 150,00 alla Società A.S.D. Pescatori Ostia. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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