C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 200 del 14/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SEMANCIK ADAM, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 E 10, C0MMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ USD ARCE 1932, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SEMANCIK ADAM, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 E 10, C0MMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ USD ARCE 1932, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

 

Il Procuratore Federale Interregionale ha avviato una procedura disciplinare, basata su di una dichiarazione mendace del calciatore slovacco Semancik Adam, per effetto della quale riusciva a tesserarsi, per la Stagione Sportiva 2017/2018, per la società U.S.D. Arce 1932. Il Comitato Regionale Lazio, tramite l’Ufficio Tesseramenti, ha scritto per conferma, in data 4 settembre 2017, alla Federazione slovacca, la quale, con una e-mail dell’11 settembre 2017, ha precisato che il calciatore in argomento è stato tesserato per società sportive regolarmente affiliate. Nel corso delle indagini, la Procura ha accertato, dalla documentazione in atti, la veridicità di quanto sopra riportato e, pertanto, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Semancik Adam, per le violazioni delle norme indicate in oggetto, per aver falsamente affermato di non essere mai stato tesserato con società sportive della federazione slovacca; conseguentemente è stata deferita anche la società U.S.D. Arce 1932, per responsabilità oggettiva, di cui all’art.4, comma 2 del C.G.S., per comportamento ascrivibile al calciatore in questione. La Società U.S.D. Arce 1932, tramite il Presidente, ha presentato una memoria difensiva in cui, proclamava l’assoluta buona fede della sua società, in quanto il calciatore in questione veniva tesserato, in data 31/08/2017, con lo status 70, calciatore mai tesserato all’estero. Rileva, la Società, che il calciatore Semancik venne utilizzato nella prima giornata del campionato di Eccellenza, nella gara con il Formia, entrando solo al 91 minuti dell’incontro. Successivamente, spiegava al segretario che essendo in Italia da poco, non conosceva bene le procedure e che aveva mal interpretato il modulo relativo a precedenti tesseramenti per Federazioni straniere. Nella riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 13/12/2018, è presente per la Procura Federale l’Avv. Liberati, mentre per la Società U.S.D. Arce 1932 è presente il Sig. Germani, segretario della stessa, con delega del Presidente. Questo Tribunale, valutando le obiezioni formulate dalla società, e rappresentate nella propria memoria difensiva, ritiene che alcune argomentazioni possano essere prese in considerazione. Tenuto conto che la sanzione proposta dalla Procura Federale a carico del calciatore Semancik Adam può essere accolta, per questo Tribunale, altresì, non appare applicabile la sanzione dell’ammenda a carico della Società U.S.D. Arce 1932. Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito Semancik Adam responsabile delle violazioni a lui ascritte, comminandogli la squalifica di mesi 3, non applicando, altresì, alcuna sanzione a carico della U.S.D. Arce 1932. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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