C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 211 del 21/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BIAGIO RISPOLI, PRESIDENTE DELLA POL.D. PONZA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. DI CUI AL C.U. SGS N.1 DEL 1.07.2017 E N.2 DEL 15.07.2017, DI CUI ALL’ART.40, LETT. D DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E A CARICO DEL SIG. DOMENICO DI LORETO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART.40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E A CARICO DELLA POL.D. PONZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERARI.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BIAGIO RISPOLI, PRESIDENTE DELLA POL.D. PONZA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. DI CUI AL C.U. SGS N.1 DEL 1.07.2017 E N.2 DEL 15.07.2017, DI CUI ALL’ART.40, LETT. D DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E A CARICO DEL SIG. DOMENICO DI LORETO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART.40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E A CARICO DELLA POL.D. PONZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERARI.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avvia procedura disciplinare, a seguito di una denuncia inoltrata con relativi allegati dal Comune di Ponza (delegato delle politiche sportive) a mezzo p.e.c. alla Procura Federale in data 27 settembre 2017, che ha provveduto ad esperire le opportune indagini. Secondo la Procura, in base alle risultanze probatorie acquisite, ha rilevato che la Pol.D. Ponza, nella stagione sportiva 2017/2018, ha organizzato e pubblicizzato, corsi di scuola calcio maschile e femminile, senza affidare incarichi ad istruttori qualificati come previsto dalla normativa vigente emanata dal Settore Giovanile e Scolastico. Nel corso delle indagini, la Procura ha anche accertato che la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato dilettanti di seconda categoria del C.R. Lazio, è stata affidata ad un soggetto non abilitato, non avendo il patentino di allenatore di cui al vigente regolamento del Settore Tecnico. Proseguendo le indagini, la Procura ha accertato che il Presidente della Pol.D. Ponza, sig. Biagio Rispoli, ha organizzato, con diffusione di locandine con lo slogan “venite a giocare con noi bambini da 6 anni in poi” il martedì e giovedì con l’istruttore “mister Biagio”, il quale nella veste di Presidente, ha ricoperto il ruolo di istruttore nei predetti corsi, senza averne il titolo specifico. Ha anche accertato, la Procura, che l’impianto sportivo non ha a disposizione il defibrillatore e personale adeguatamente formato.

Infine la procura ha rilevato che l’ incarico di allenatore della prima squadra è stato svolto dal dirigente Domenico Di Loreto, sprovvisto del prescritto titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico. Tutto ciò premesso la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale sia il Presidente Biagio Rispoli che il dirigente Domenico Di Loreto, per le violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto, così come la Società Pol.D. Ponza. Premesso preliminarmente che la richiesta di rinvio presentata dall’Avv. Di Leginio Simone, ai sensi dell’art.34bis, comma 6 del C.G.S., ex art.38, comma 5, lett. c del C.G.S., è stato accolto da questo Tribunale Federale Territoriale, disponendo il rinvio dell’udienza al 13 dicembre 2018, con sospensione dei termini di estinzione. Nell’articolata e dettagliata memoria difensiva trasmessa dal legale Di Leginio, nelle conclusioni chiede in via principare la nullità, nonché l’improducedibilità, con conseguente revoca ad ogni effetto dell’atto di deferimento di cui all’oggetto, per aver la Procura Federale disatteso la richiesta del deferito Domenico Di Loreto, ad essere sentito personalmente, prima dei 20 giorni concessi dalla Procura per chiedere audizione. Rileva il legale la manifesta contraddittorietà ed insussistenza tra gli elementi di indagine, le risultanze probatorie acquisite e le determinazioni conclusive, di per se inidonee ad imputare responsabilità nei confronti del signor Di Loreto. Alla riunione indetta per il giorno 13 dicembre 2018, è presente la Procura Fedarele, nella persona dell’Avv. Enrico Liberati, mentre, per i deferiti, è presente l’Avv. Di Leginio Simone in rappresentanza della Società, nonché il Presidente della stessa, Sig. Biagio Rispoli. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento, disattendendo alla richiesta di eccezione sollevata dal legale, in merito alla richiesta di audizione presentata dal deferito Di Loreto, non ravvisando, nella circostanza, alcuna negligenza da parte dell’Organo inquirente. Detto ciò, la Procura ribadisce il contenuto dell’atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni: - per il Presidente della Pol.D. Ponza, Sig. Biagio Rispoli, n.9 mesi di inibizione; - per il Dirigente Domenico Di Loreto, n.3 mesi di inibizione; - per la Società Pol.D. Ponza, l’ammenda di Euro 1.000,00. L’Avv. Di Leginio insiste, come scritto nella memoria difensiva, che ci sia stata violazione da parte della Procura Federale, nel momento in cui non ha preso in considerazione la richiesta in argomento, inoltrare nei termini, con una lesione quindi del processo sportivo, conseguentemente viziato nella forma. In merito alle altre situazioni riportate nel deferimento, il legale fa presente che non esistono prove certe delle violazioni di cui è accusata la Società, mettendo in evidenza particolarmente le reali e concrete difficoltà della stessa nello svolgere attività su di una isola, come quella di Ponza, con poche persone a disposizione, tanto che lo stesso Presidente, Rispoli, è costretto a svolgere, da solo, tutte le attività per mandare avanti la squadra, partecipando anche come calciatore, e poter così continuare una attività sportiva considerata come attività ludica e sociale. Per quanto riguarda la situazione relativa alla mancanza di un tecnico federale, la società segnala che inizialmente aveva intenzion di avvalersi delle prestazioni dell’allenatore Giosuè Coppa, abilitato con diploma UEFA, per affidargli, oltre la conduzione tecnica della prima squadra, anche l’attività di base della “Scuola Calcio” e che, per le vicende di cui alla costituzione della “Accademy S.S. Formia Calcio” sull’isola di Ponza, culminate con la sanzione di 4 mesi di squalifica al tecnico Coppa, si è ritrovata sprovvista di un allenatore, difficilmente reperibile nell’isola. Il legale, per tutte le motivazioni sopra riportate, ha chiesto la revoca di ogni sanzione disposta a carico dei deferiti dalla Procura e quindi, il loro proscioglimento, per la carenza di reali prove a carico degli stessi. A questo punto, l’Avv. Liberati precisa di non considerare tra i motivi del deferimento la mancanza di un defibrillato, poiché, in effetti, è risultato che la società ne è regolarmentein possesso. Questo Tribunale Federale Territoriale, dopo aver valutato con la massima attenzione, nei dettagli, l’intera vicenda, ed in particolare l’articolata relazione del legale rappresentate, non può non tener presente e nella giusta considerazione, i fatti come realmente svolti, notando una discrepanza tra la proposta avanzata dalla Procura e le effettive responsabilità dei deferiti, le cui sanzioni, di conseguenza, possono essere pertanto ridimensionate, nelle misurie appresso indicate.

Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, infliggendo la sanzione di n.1 mese di inibizione a carico del Presidente, Sig. Rispoli Biagio nonché la sanzione di n.15 giorni di inibizione a carico del Dirigente, Sig. Di Loreto Domenico, sanzionando, altresì, la Società Pol.D. Ponza con l’ammenda di Euro 100,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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