C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 235 del 11/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FERRAMINI MARCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI PALOMBARA (già SSDARL CRECAS) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTA’ DI PALOMBARA (già SSDARL CRECAS) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FERRAMINI MARCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI PALOMBARA (già SSDARL CRECAS) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTA’ DI PALOMBARA (già SSDARL CRECAS) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE

 

Il Procuratore Federale Interregionale ha avviato un procedimento disciplinare per un mancato pagamento da parte della società SSDARL Città di Palombara (già SSDARL Crecas) di euro 7.110,00, nei confronti dell’allenatore Fabio Gentili, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della LND. Rileva, la Procura, che nell’ambito del procedimento in oggetto, sono stati acquisiti ed esaminati vari documenti costituenti fonti di prova, quali in particolare la segnalazione del Presidente del C.R. Lazio dell’11/04/2018, oltre che la decisione del Collegio Arbitrale, pubblicata sul C.U. n.6 del 2017, avente per oggetto la vertenza promossa dall’allenatore Gentili contro la società Crecas, con nota di accompagnamento del 30/10/2017 e con avviso di ricevimento raccomandata A/R fronte e retro, da cui emerge che tale decisione è stata comunicata alla società interessata, con raccomandata A/R, resa al mittente per compiuta giacenza. Appare evidente quindi, che la società è risultata inadempiente non avendo provveduto al pagamento in argomento, nei termini previsti dalla normativa federale, e pertanto la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Ferramini Marco, per le violazioni regolamentari a lui addebitate ed indicate in oggetto, e la società SSD Città di Palombara (già SSDRAL Crecas) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio rappresentante legale. All’udienza del 10 gennaio 2019 era presente l’Avvocato Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, mentre per i deferiti non compariva nessuno. Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, si riportava interamente al proprio atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - SSDARL Città di Palombara (già SSDARL Crecas), ammenda Euro 600,00 nonché n°1 punto di penalizzazione in classifica; - Marco Ferramini, Presidente della società, n°6 mesi di inibizione. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver attentamente analizzato tutti i documenti, rileva che i fatti oggetto del deferimento in epigrafe risultano provati per tabulas e, pertanto, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte.

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, questo Tribunale ritiene altresì congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, infliggendo al Sig. Ferramini Marco la sanzione di n°6 mesi di inibizione ed alla società SSDARL Città di Palombara (già SSDARL Crecas) n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel Campionato 2019/2020, essendo la società ritirata dal campionato nella corrente Stagione Sportiva nonché l’ammenda di Euro 600,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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