C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 235 del 11/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GRILLI FABIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTILEPINI E DEL CALCIATORE DELLA STESSA SOCIETÀ SIG. CAUCCI MOLARA FILIPPO, ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED A CARICO DEL SIG. VITA ALESSANDRO, ALLENATORE DI BASE PER LA SOCIETÀ POL. SAN VALENTINO, PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA, ED A CARICO DEL SIG. SORRENTINO FABIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VIGOR CISTERNA 1994, PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL CU N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 3 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTELEPINI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, C0MMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GRILLI FABIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTILEPINI E DEL CALCIATORE DELLA STESSA SOCIETÀ SIG. CAUCCI MOLARA FILIPPO, ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED A CARICO DEL SIG. VITA ALESSANDRO, ALLENATORE DI BASE PER LA SOCIETÀ POL. SAN VALENTINO, PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA, ED A CARICO DEL SIG. SORRENTINO FABIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VIGOR CISTERNA 1994, PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL CU N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 3 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTELEPINI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, C0MMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

La Procura Federale ha avviato un procedimento disciplinare per una segnalazione del Sig. Gianfranco Criscuolo, Presidente della ASD Macir Cisterna, con oggetto “Campus non regolare”, circa l’organizzazione, da parte della società ASD Cori Montilepini, di una manifestazione non autorizzata, presumibilmente un provino per ragazzi dai 6 ai 14 anni, denominata “Summer Camp Perugia Accademy” presso il campo comunale di Cori. La Procura, esperite le opportune indagini, rilevava l’irregolarità di tale manifestazione, pubblicizzata con una locandina in cui si chiedeva l’iscrizione di calciatori dai 6 ai 14 anni, organizzata dalla società ASD Cori Montilepini dal 11 giugno al 22 giugno, da svolgersi presso il Campo Comunale di Cori, senza la necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile Scolastico. La Procura ha anche accertato che il suddetto raduno veniva interrotto in data 12 giugno, in quanto negli organizzatori del raduno sorgeva il dubbio di incorrere in una violazione delle norme federali. Anche da alcune foto, visionate dalla Procura stessa, si evinceva chiaramente lo svolgimento dell’evento. La Procura, dall’esame della documentazione complessivamente acquisita, ha quindi rilevato che, in effetti, la società ASD Cori Montilepini ha organizzato e svolto dall’8 al 15 giugno, l’evento sportivo in discussione “Summer Campo Perugia Academy”, a cui hanno partecipato giovani tesserati, di società diverse dalla società ASD Cori Montilepini, previa corresponsione di un costo di iscrizione di euro 190,00 a partecipante, senza il relativo nulla osta federale, nonché quello delle società di provenienza dei calciatori partecipanti. Anche il calciatore Caucci Molara Filippo, della società Cori Montilepini, ha violato le stesse norme ascrivibili al Presidente, per aver collaborato fattivamente allo svolgimento dell’evento sportivo in argomento. Rilevava, la Procura, che anche il Sig. Vita Alessandro, allenatore di base, all’epoca dei fatti, tesserato con la Società Pol. San Valentino, ha collaborato per la riuscita della manifestazione, rispondendo anche egli delle violazioni normative indicate in premessa. Nella prosecuzione delle indagini, la Procura ha accertato che il calciatore della società ASD Vigor Cisterna 1994, Sig. Sorrentino Fabio, si è impegnato fattivamente per il buon fine della manifestazione, violando oltre al contenuto dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., anche il comma 3 di detto articolo, per non essersi presentato, dinanzi alla Procura Federale, nonostante due convocazioni, in data 14/7 e 21/7 2018, senza addurre alcuna valida giustificazione. La Procura Federale, ritenuto che dai fatti sopracitati emergono responsabilità dei soggetti di cui sopra, per le violazioni delle norme del C.G.S. indicate in premessa, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Grilli Fabio, Presidente della società ASD Cori Montilepini, il calciatore della stessa società Caucci Molara Filippo, l’allenatore di base Vita Alessandro, tesserato per la società Pol. San Valentino, il calciatore della società ASD Vigor Cisterna 1994, Sorrentino Fabio e la Società ASD Cori Montilepini, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente, Sig. Grilli Fabio e dal tesserato Caucci Molara Filippo. La Società deferita, nel procedimento innanzi al Tribunale ha protestato la sua estraneità alla contestazione disciplinare, affermando che si trattava di un “Centro Estivo” che all’epoca non era regolamentata e non necessitava di alcuna autorizzazione. La Procura Federale, ha insistito nel deferimento, richiedendo l’irrogazione dell’ammenda di Euro 1.500,00 a carico della Società, l’inibizione del Presidente Grilli Fabio per mesi 9 e la squalifica dei tesserati Filippo Caucci Molara, Alessandro Vita e Fabio Sorrentino per mesi 6. Ritiene il Tribunale che, al di là dell’indicazione nominale dell’attività, qualificata “Summer Camp”, che farebbe pensare ad un campo estivo, la documentazione presente in atti, dimostra inequivocabilmente che si trattasse di una attività sportiva a tutti gli effetti, per la quale necessita da sempre l’autorizzazione della Federazione e delle società titolari del tesseramento dei giovani partecipanti: in particolare, la dichiarazione del Sig. Lucarini Mauro, dirigente del Perugia Calcio e della Sig.ra Biondi Tiziana, tesserata per il Perugia Calcio, ed il contenuto del modulo di partecipazione predisposto dal Perugia Calcio (punto 2 “attività”). Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono però eccessive rispetto agli avvenimenti contestati e, pertanto, vanno rideterminate come da dispositivo. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di irrogare ai soggetti deferiti, ritenuti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, le seguenti sanzioni: - A.S.D. Cori Montilepini, ammenda Euro 600,00; - Grilli Fabio, inibizione n°3 mesi; - Caucci Molara Filippo, squalifica n°1 mesi; - Sorrentino Fabio, squalifica n°1 mesi; - Vita Fabio, squalifica n°1 mesi. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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