C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 287 del 08/02/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO PECCI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 43, COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER MANCATA COMUNICAZIONE AI COMPETENTI UFFICI DELLA F.I.G.C. DEL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CALCIATORE LEONARDO MORELLI, E A CARICO DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A SEGUITO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL PREDETTO CALCIATORE.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO PECCI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 43, COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER MANCATA COMUNICAZIONE AI COMPETENTI UFFICI DELLA F.I.G.C. DEL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CALCIATORE LEONARDO MORELLI, E A CARICO DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A SEGUITO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL PREDETTO CALCIATORE.

 

La Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti sopracitati, per non aver rispettato il contenuto della norma di cui all’art. 43, comma 5 delle N.O.I.F., che così recita “le società hanno l’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento”. Nel caso in argomento, dalla complessa ed articolata attività di indagine espletata dalla Procura Federale, è emerso, in particolare, che l’Istituto Medicina dello Sport ha comunicato, in data 29 settembre 2017, la non idoneità all’attività agonistica del calciatore Morelli Leonardo e che, la stessa notizia è stata trasmessa alla società Polisportiva Monti Cimini, con raccomandata A/R del 4 settembre 2017 e per conoscenza al Comitato Regionale Lazio. Al di là di altre situazioni verificatesi, la Procura ha accertato che comunque, dalla data del certificato alla data della revoca del tesseramento, il calciatore in questione non ha preso parte ad alcuna gara di qualsiasi competizione con la Polisportiva Monti Cimini. La Procura pone in evidenza che il Rappresentante legale della società non ha assolto l’obbligo di invio, ai vari uffici competenti federali, del certificato in argomento. Nello specifico, fa presente la Procura che la società, benché avvisata della vicenda a mezzo raccomandata A/R dalla Dottoressa Maria Gentile, e dal Segretario Generale della F.I.G.C., Dottor Antonio Di Sebastiano, non ha dato tempestivamente seguito alle predette note, per cui gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale, per il seguito di competenza. Nella memoria difensiva, il Rappresentante legale della società, sig. Francesco Pecci, ammette che il mancato invio del predetto certificato di non idoneità del calciatore Leonardo Morelli è stato causato da un errore burocratico, di lieve entità, commesso in buona fede, confermando che il calciatore non ha mai giocato con alcuna squadra della società. La Procura, considerato tutto ciò, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in premessa, per le violazioni regolamentari di cui all’art. 43, comma 5 delle N.O.I.F. e dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.. Alla riunione indetta per il giorno 7/02/2019, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre, per i deferiti è presente il Sig. Fabio Bartoli, con delega del Presidente della società A.S.D. Polisportiva Monti Cimini. La Procura Federale conferma l’istruttoria nonché la bontà del deferimento e, per questo, insiste nell’accoglimento dello stesso, chiedendo le seguenti sanzioni: - per il Presidente della A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, Sig. Pecci Francesco, n.60 giorni di inibizione. - per la Società A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, l’ammenda di Euro 500,00. Prende la paroli il sig. Bartoli, il quale dichiara che è stato solo commesso un errore, in buona fede, e che nonostante ciò il ragazzo non ha mai preso parte ad alcuna gara. Per tutto quanto sopra dichiarato, chiede il Bartoli il minimo edittale previsto in relazione ai fatti oggetto del deferimento, precisando che il calciatore è tutt’ora fermo, per mancata idoneità. La Procura fa presente di aver tenuto conto del mancato utilizzo del ragazzo nelle sanzioni richieste. Questo Tribunale, pur prendendo atto delle argomentazioni addotte dal Sig. Bartoli, non può che ritenere le proposte avanzate dalla Procura Federale congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai deferiti in questione e, pertanto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro addebitate, comminando di conseguenza le seguenti sanzioni: - per il Presidente della A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, Sig. Pecci Francesco, n.60 giorni di inibizione. - per la Società A.S.D. Polisportiva Monti Cimini, l’ammenda di Euro 500,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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