C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 04/10/2018 – Delibera – ARNARA – CIRCEO FC

ARNARA - CIRCEO FC

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 72 del 27.09.2018 - Preso atto del reclamo proposto dalla Società CIRCEO - Rilevato preliminarmente che lo stesso non rispetta i requisiti formali disposti dalla FIGC con C.U. n. 65 del 10.06.2018 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER LE GARE DELLE FASI REGIONAL DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONI che testualmente recita: (gli eventuali reclami, a norma dellart. 29 comma 4 6 8 lett. b) del CGS dovevano essere proposti e pervenire in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara. - Dalla documentazione prodotta dalla reclamante e dalle controdeduzioni inviate dalla Società ARNARA, risulta che la Società CIRCEO ha proposto reclamo oltre il termine della citata normativa. A questo Organo Giudicante il reclamo è stato inoltrato nei termini previsti (23/0/2016) h. 11.16.30. Dal timbro postale si evince che alla controparte il reclamo è stato inviato alle ore 12.10 del 24.09.2018 e quindi oltre il termine previsto. - Osservato che tale inosservanza da parte della Società CIRCEO costituisce motivo di inammissibilità del reclamo precludendo qualsiasi esame nel merito PQM DELIBERA a) Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società CIRCEO b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: ARNARA CIRCEO 1 1 La tassa reclamo va addebitata.

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