C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 02/11/2018 – Delibera – S.SUSANNA – POLISPORTIVA QUINTILIANUM

S.SUSANNA - POLISPORTIVA QUINTILIANUM

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 81 del 4.10.2018. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società S. SUSANNA con il quale si deduce lirregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore MOSTARDA Mario in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 419 del 17.05.2018 invocandosi per leffetto quant previsto dal CGS; Il reclamo è fondato. Infatti, il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 419 del 17.05.2018. Considerato che la squalifica, ai sensi dellart. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore MOSTARDA Mario alla gara in oggetto Visto lart. 22 comma 2 del CGS PQM DELIBERA a) Di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. POL. QUINTILIANUM b) Di irrogare alla società S. SUSANNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l’ammenda di euro 100,00; anche per non aver ottemperato alla disposizione stabilita con il C.U. n. 25 del 30.08.2018; c) Di inibire il dirigente accompagnatore DI MUZIO Luca (QUINTILIANUM) fino al 16/11/2018 d) Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore MOSTARDA Mario (QUINTILIANUM) e) Nulla sulla tassa reclamo f) Al 47 del primo tempo l’arbitro per fallo ammoniva il calciatore BUSHI Alfredo (S. SUSANNA)

g) Lufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Giudice Sportivo, segnalava che il suddetto calciatore non risulta essere tesserato per la società. Si commina la multa di Euro 100.

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