C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15/11/2018 – Delibera – DOGANELLA CALCIO – NUOVO LATINA ISONZO

DOGANELLA CALCIO - NUOVO LATINA ISONZO

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 89 dell’11.10.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società DOGANELLA CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha preso parte senza averne titolo il calciatore SECCAFIEN Matteo (NUOVO LATINA ISONZO) dovendo scontare residua giornata di squalifica della stagione sportiva 2017/2018 come da C.U. n. 408 del 10.05.2018. - Infatti il citato calciatore era stato squalificato per complessive tre gare effettive. - La reclamante osserva che il calciatore SECCAFIEN ha scontato due giornate di squalifica nelle gare delle 14 e 15 giornata della stagione 2017/2018. - La residua giornata avrebbe dovuto scontarla nella prima gara in programma il 30.09.2018 NUOVO LATINA ISONZO - ATLETICO ENEA POMEZIA non risulta l'abbia scontata avendo partecipato alla stessa. - Per effetto chiede la vittoria a tavolino - Il reclamo è fondato. Esperite, le opportune indagini risulta che i calciatore SECCAFIEN Matteo, all'epoca dei fatti tesserato per la società SAMAGOR è stato squalificato per tre gare complessive con il C.U. n. 408 del 10.05.2018. - Le doglianze della reclamante sono fondate. Infatti il calciatore non ha scontato il residuo di una gara di squalifica che avrebbe dovuto scontare la prima gara del campionato in corso. - Risulta che il calciatore SECCAFIN Matteo ha partecipato alla gara NUOVO LATINA ISONZO ATLETICO ENEA POMEZIA contravvenendo a quanto previsto dall'art. 22 comma 6 del CGS che recita il calciatore i deve scontare il residuo di squalifica nella stagione successiva qualora abbia cambiato società. - In considerazione a quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento per l'indebita partecipazione del calciatore SECCAFIEN Matteo - Visto l'art. 22 comma 6 e 17 comma 1 del CGS DELIBERA a) Di accogliere il reclamo proposto dalla società DOGANELLA CALCIO b) Di infliggere alla società NUOVO LATINA ISONZO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 nonché l'ammenda di euro 100,00 c) Di inibire il Sig. BARCA Giampaolo (NUOVO LATINA ISONZO) fino al 07.12.2018 d) Di squalificare il calciatore SECCAFIEN Matteo (NUOVO LATINA ISONZO) per un'ulteriore giornata di gara e) Si trasmettono gli atti alla Procura della FIGC per quanto di competenza relativamente alla partecipazione del calciatore SECCAFIEN Matteo alla gara NUOVO LATINA ISONZO ATLETICO ENEA POMEZIA del 30.09.2018 La tassa reclamo non va addebitata.

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