C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 22/11/2018 – Delibera – CITTA DI CERVETERI – POLISPORTIVA MONTI CIMINI

CITTA DI CERVETERI - POLISPORTIVA MONTI CIMINI

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 112 del 24.10.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società CITTA DI CERVETERI con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore SEY Muhammad nato il 22.5.1999 per errore nella procedura di tesseramento. - La reclamante osserva che il citato calciatore in precedenza ha giocato con la Società HAWILS FOOTBALL CLUB e non risulta in possess dei requisiti previsti dallart. 40 quater delle NOIF. - La reclamante rileva che la Società POL. MONTI CIMINI nel tesserare il calciatore SEY Muhammad per brevità nel tesseramento e permettere limmediata partecipazione alle gare ufficiali, ha optato per il tesseramento di calciatori mai tesserati allestero. - Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino. - Nelle controdeduzioni inviate dalla POL. MONTI CIMINI, questa rigetta totalmente le motivazioni della reclamante perchè, il tesseramento del calciatore SEY ha avuto inizio il 25.07.2018. - Il reclamo è infondato. Infatti, su richiesta di questo Organo Giudicante lufficio tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio comunica che il calciatore SEY Muhammad nato il 22.05.1999 risulta tesserato per la Società POL. MONTI CIMINI dal 6.8.2018, e che la pratica di tesseramento è stata approvata dall’ufficio tesseramento della FIGC. - Pertanto il citato calciatore ha preso parte con pieno titolo alla gara in epigrafe. DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla Società CITTA DI CERVETERI b) Di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: CITTA DI CERVETERI POL. MONTI CIMINI 2 4. La tassa reclamo va addebitata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it