C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 182 del 06/12/2018 – Delibera – ATLETICO CAPRANICA – BARBARANO ROMANO

ATLETICO CAPRANICA - BARBARANO ROMANO

Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 28º del II tempo i componenti la panchina della Società BARBARANO ROMANO entravano in campo creando una zuffa con i tesserati della squadra avversaria tentando di aggredirli. In tale circostanza, il calciatore CAMPARI Francesco ( BARBARANO ROMANO) afferrava per un braccio l'arbitro e successivamente lo spingeva facendolo indietreggiare di due passi provocandogli leggero dolore, nella circostanza gli rivolgeva gravi offese. Successivamente, il calciatore POLIDORI Marco minacciava l'arbitro di percosse. L'intervento dei dirigenti della Società evitava il peggio. Le intimidazioni e offese ricevute, ha indotto l'arbitro, a tutela della propria incolumità, a sospendere definitivamente la gara al 28º del II tempo sul seguente punteggio: ATLETICO CAPRANICA - BARBARANO ROMANO 0 - 0. In virtù all'art. 17 comma 2 del CGS DELIBERA - di infliggere alla Società BARBARANO ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 100,00. - di squalificare il calciatore POLIDORI Marco (BARBARANO ROMANO) per 4 gare effettive di squalificare il calciatore (art. 19 comma e) del CGS) CAMPARI Francesco (BARBARANO ROMANO) fino al 31/3/2019. Sanzione da considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. nº 104 del 17/12/2014.

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