C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 205 del 20/12/2018 – Delibera – ROCCA PRIORA CALCIO – TOR PIGNATTARA

ROCCA PRIORA CALCIO - TOR PIGNATTARA

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al c.u. n. 168 del 29.11.2018 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società TOR PIGNATTARA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società ospitante ROCCA PRIORA CALCIO non ha provveduto a tracciare le linee del terreno di gioco con una vernice in quanto non disponibile. La reclamante sostiene che il direttore di gara avrebbe affermato che il campo era praticabile. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino come previsto dall'art. 17 del CGS. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) si rileva che l'arbitro afferma che dopo l'intervallo la gara non è più potuta riprendere in quanto per la forte pioggia la segnatura delle linee del terreno di gioco si erano rese invisibili e non è stato possibile rifarle in quanto la vernice non riusciva ad attaccare al manto erboso per la presenza di abbondante acqua. PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società TOR PIGNATTARA b) di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza in merito alla ripetizione della gara.

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